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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26553/2025, ha affrontato un caso di particolare interesse per i professionisti in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza. Al centro della controversia vi era la possibilità di dedurre costi sostenuti per omaggi e iniziative di pubbliche relazioni, ma senza prova adeguata della loro effettiva destinazione a finalità professionali.
Di seguito analizziamo i punti chiave della vicenda processuale e riepiloghiamo la disciplina normativa di riferimento.
Per i professionisti e i lavoratori autonomi, l’articolo 54- septies del TUIR (DPR n.917/1986) stabilisce che le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241/1997.
Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione:
Per le imprese, invece, la norma di riferimento è l’articolo 108 comma 2 del TUIR, secondo cui le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza, tenendo conto della natura e della destinazione delle stesse.
A chiarire i requisiti di inerenza è intervenuto il Decreto Ministeriale del 19 novembre 2008.
In particolare, sono considerate inerenti le spese per l’erogazione di beni e servizi:
Le spese devono essere effettivamente sostenute ed adeguatamente documentate, pena l’indeducibilità.
L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 34/2009, ha chiarito che la disciplina delle spese di rappresentanza delle imprese rileva anche ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.
Dal punto di vista probatorio, rileva l’articolo 2697 del codice civile, che pone a carico del contribuente l’onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti di deducibilità. In pratica, spetta al professionista o all’impresa provare non solo la natura potenzialmente promozionale della spesa, ma anche la sua effettiva destinazione a finalità di rappresentanza.
La Corte di cassazione - Sezione tributaria, con l’ordinanza n. 26553/2025, pubblicata il 2 ottobre, ha affermato il seguente principio di diritto:
“In tema di deducibilità delle spese promozionali da parte del professionista, non è sufficiente la dimostrazione dell’astratta possibilità di ricomprendere un bene tra le spese di rappresentanza. È necessaria la prova che l’acquisto sia stato effettivamente destinato a finalità promozionali dell’attività professionale e non personali, affinché sia rispettato il requisito dell’inerenza.”
Un commercialista aveva dedotto, nell’anno d’imposta 2013, spese di rappresentanza per 24.280 euro, tra cui:
L’Agenzia delle Entrate ha contestato l’assenza di prova dell’inerenza di tali costi all’attività professionale, emettendo un avviso di accertamento.
Il contribuente ha impugnato l’atto, ma sia la CTP di Torino che la CTR del Piemonte hanno confermato la legittimità del recupero.
Nel ricorso per Cassazione, il professionista sosteneva che:
La Cassazione ha rigettato definitivamente il ricorso. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito alcuni principi rilevanti:
Quali sono i requisiti di deducibilità delle spese di rappresentanza per i professionisti secondo l’art. 54-septies del TUIR?
Chi ha l’onere della prova dell’inerenza e cosa comporta?
Ai sensi dell’art. 2697 c.c. grava sul contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti di deducibilità. In pratica il professionista deve fornire:
Qual è il principio di diritto affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 26553/2025?
Non è sufficiente la natura astratta del bene quale potenziale spesa di rappresentanza: è necessario dimostrare che l’acquisto sia stato effettivamente destinato a finalità promozionali dell’attività professionale e non personali. In assenza di documentazione sui destinatari o sull’utilizzo, le spese non sono deducibili.
Il dott. Paolo Rossi, consulente fiscale con compensi pari a 150.000 euro nel 2025, sostiene di aver sostenuto 5.000 euro di spese di rappresentanza per omaggi e piccoli eventi. In particolare:
Calcolo del limite di deducibilità
Verifica della soglia
Il sig. Rossi potrà dedurre solo le spese di rappresentanza effettivamente “inerenti” e pagate con mezzi tracciabili, nei limiti dell’1% dei compensi percepiti, pari a 1.500 euro, e debitamente documentate. In particolare, se decidesse di dedurre i 1.500 euro sostenuti per l’acquisto dei quadri, dovrà dimostrare che gli stessi siano destinati a finalità di rappresentanza anziché di arredo personale.
(prezzi IVA esclusa)