29 gennaio 2026

Spese di rappresentanza: senza prova dell’inerenza non sono deducibili

Fiscal Sentenze n. 03 - 2026
Autore: Serena Pastore

 

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 26553/2025, ha affrontato un caso di particolare interesse per i professionisti in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza. Al centro della controversia vi era la possibilità di dedurre costi sostenuti per omaggi e iniziative di pubbliche relazioni, ma senza prova adeguata della loro effettiva destinazione a finalità professionali.

Di seguito analizziamo i punti chiave della vicenda processuale e riepiloghiamo la disciplina normativa di riferimento.

Premessa

Per i professionisti e i lavoratori autonomi, l’articolo 54- septies del TUIR (DPR n.917/1986) stabilisce che le spese di rappresentanza sono deducibili nei limiti dell'1% dei compensi percepiti nel periodo d'imposta a condizione che i pagamenti siano eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241/1997.

Sono comprese nelle spese di rappresentanza anche quelle sostenute per l'acquisto o l'importazione: 

  • di oggetti di arte, di antiquariato o da collezione, anche se utilizzati come beni strumentali per l'esercizio dell'arte o professione,
  • di beni destinati a essere ceduti a titolo gratuito.

Per le imprese, invece, la norma di riferimento è l’articolo 108 comma 2 del TUIR, secondo cui le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti ai requisiti di inerenza, tenendo conto della natura e della destinazione delle stesse. 

A chiarire i requisiti di inerenza è intervenuto il Decreto Ministeriale del 19 novembre 2008.

In particolare, sono considerate inerenti le spese per l’erogazione di beni e servizi:

  • a titolo gratuito; 
  • effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
  • il cui sostenimento risponde a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero, sia coerente con pratiche commerciali di settore.

Le spese devono essere effettivamente sostenute ed adeguatamente documentate, pena l’indeducibilità.

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 34/2009, ha chiarito che la disciplina delle spese di rappresentanza delle imprese rileva anche ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo.
 

Dal punto di vista probatorio, rileva l’articolo 2697 del codice civile, che pone a carico del contribuente l’onere di dimostrare la sussistenza dei requisiti di deducibilità. In pratica, spetta al professionista o all’impresa provare non solo la natura potenzialmente promozionale della spesa, ma anche la sua effettiva destinazione a finalità di rappresentanza.

Il principio di diritto

La Corte di cassazione - Sezione tributaria, con l’ordinanza n. 26553/2025, pubblicata il 2 ottobre, ha affermato il seguente principio di diritto:

“In tema di deducibilità delle spese promozionali da parte del professionista, non è sufficiente la dimostrazione dell’astratta possibilità di ricomprendere un bene tra le spese di rappresentanza. È necessaria la prova che l’acquisto sia stato effettivamente destinato a finalità promozionali dell’attività professionale e non personali, affinché sia rispettato il requisito dell’inerenza.”

Il caso

Un commercialista aveva dedotto, nell’anno d’imposta 2013, spese di rappresentanza per 24.280 euro, tra cui:

  • acquisto di oggetti di pregio e gioielli da destinare (secondo la sua tesi) a clienti come omaggi;
  • erogazione di premi ad allievi di una scuola locale;
  • acquisto di un vaso d’epoca.

L’Agenzia delle Entrate ha contestato l’assenza di prova dell’inerenza di tali costi all’attività professionale, emettendo un avviso di accertamento.

Il contribuente ha impugnato l’atto, ma sia la CTP di Torino che la CTR del Piemonte hanno confermato la legittimità del recupero. 

Nel ricorso per Cassazione, il professionista sosteneva che:

  • non fosse necessaria l’indicazione analitica dei destinatari degli omaggi;
  • la deducibilità delle spese di rappresentanza dovesse essere valutata in base a criteri di ragionevolezza e conformità agli usi di settore;
  • le sanzioni applicate non fossero corrette, in quanto riconducibili a violazioni di natura sostanziale e non formale.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha rigettato definitivamente il ricorso. In particolare, la Suprema Corte ha chiarito alcuni principi rilevanti:

  1. Prova dell’inerenza: non è sufficiente la natura astratta della spesa (ad es. un oggetto potenzialmente qualificabile come omaggio). Occorre dimostrare concretamente che essa sia stata effettivamente destinata a finalità promozionali dell’attività. 
    Infatti, difetta la prova, da parte del contribuente, dell'inerenza delle spese sostenute con l'attività professionale svolta, trattandosi peraltro di oneri, acquisti di gioielli etc., che ben possono essere stati sostenuti per finalità personali e non professionali.
  2. Destinazione dei beni: la mancanza di documentazione circa i destinatari degli omaggi o l’effettivo utilizzo delle spese comporta l’indeducibilità dei costi.
  3. Sanzioni: la Corte ha confermato la legittimità della sanzione ex art. 9, comma 1, D.Lgs. 471/1997, evidenziando che la violazione può integrare sia un profilo sostanziale sia formale.

L’esperto

Quali sono i requisiti di deducibilità delle spese di rappresentanza per i professionisti secondo l’art. 54-septies del TUIR?

  • Limite quantitativo: fino all’1 % dei compensi percepiti nel periodo d’imposta.
  • Mezzi di pagamento: bonifico bancario/postale o altri sistemi tracciati (art. 23 D.Lgs. 241/1997).
  • Requisito di inerenza: la spesa deve essere sostenuta con esclusiva finalità di promozione e pubbliche relazioni dell’attività professionale.
  • Documentazione: fatture, ricevute e ogni prova (inviti, elenco destinatari, ecc.) che ne attestino l’effettiva destinazione professionale.


Chi ha l’onere della prova dell’inerenza e cosa comporta?

Ai sensi dell’art. 2697 c.c. grava sul contribuente dimostrare la sussistenza dei requisiti di deducibilità. In pratica il professionista deve fornire:

  • documenti che attestino la natura promozionale;
  • l’elenco nominativo dei destinatari degli omaggi o la prova dell’erogazione;
  • ogni altra evidenza che escluda finalità personali.


Qual è il principio di diritto affermato dalla Cassazione con l’ordinanza n. 26553/2025?

Non è sufficiente la natura astratta del bene quale potenziale spesa di rappresentanza: è necessario dimostrare che l’acquisto sia stato effettivamente destinato a finalità promozionali dell’attività professionale e non personali. In assenza di documentazione sui destinatari o sull’utilizzo, le spese non sono deducibili. 

Esempio

Il dott. Paolo Rossi, consulente fiscale con compensi pari a 150.000 euro nel 2025, sostiene di aver sostenuto 5.000 euro di spese di rappresentanza per omaggi e piccoli eventi. In particolare:

  • 2.000 euro per l’acquisto di penne di pregio da regalare a clienti;
  • 1.500 euro per un aperitivo “di networking” con 10 professionisti locali;
  • 1.500 euro per l’acquisto di due quadri d’arte da destinare ai partner commerciali.

Calcolo del limite di deducibilità

  • Compensi percepiti: 150.000 euro
  • Limite 1 % dei compensi: 150.000 euro × 1 % = 1.500 euro

Verifica della soglia

  • Limite deducibile = 1.500 euro
  • Spese effettive = 5.000 euro
  • Spese eccedenti non deducibili = 5.000 euro – 1.500 euro = 3.500 euro

Il sig. Rossi potrà dedurre solo le spese di rappresentanza effettivamente “ineren­ti” e pagate con mezzi tracciabili, nei limiti dell’1% dei compensi percepiti, pari a 1.500 euro, e debitamente documentate. In particolare, se decidesse di dedurre i 1.500 euro sostenuti per l’acquisto dei quadri, dovrà dimostrare che gli stessi siano destinati a finalità di rappresentanza anziché di arredo personale.

Riferimenti normativi

  • Art. 54-septies comma 2 del TUIR (DPR n. 917/1986);
  • art. 108 del TUIR (DPR n. 917/1986);
  • DM 19 Novembre 2008;
  • Circolare Agenzia Entrate n. 34/2009.
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