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In tema di reati tributari, affinché operi la causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., non è sufficiente che l’evasione d’imposta superi di pochissimo la soglia di punibilità, in quanto la particolare tenuità del fatto si ricollega a una valutazione globale della condotta del reo, ai sensi dell’art. 133 cod. proc. pen., che il Giudice di merito non può esimersi dal compiere, pena la nullità della sua decisione.
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