Una volta che abbia concesso la dilazione di pagamento alla società in liquidazione, Equitalia non può emettere provvedimento di revoca motivandolo con la pendenza della procedura di transazione fiscale e previdenziale. Ciò a maggior ragione se, come nelle specie, l’agente della riscossione è stato informato, con l’istanza di rateazione, della presentazione al Tribunale del ricorso per l’omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182bis L.Fall.) e della presentazione presso l’Agenzia delle Entrate e presso l’INPS della proposta di transazione fiscale e previdenziale (art. 183 ter L.Fall.). È quanto emerge dalla sentenza n. 1507/01/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce, pubblicata lo scorso 28 aprile.
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Tranzazione fiscale. Restano le rate (90 kB)
Tranzazione fiscale. Restano le rate - Giustizia & Sentenze N. 36-2015
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