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In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il paradigma normativo del procedimento di accertamento della veridicità delle dichiarazioni dei contribuenti, disciplinato dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non prevede, quale suo presupposto o momento necessario e indefettibile della serie procedimentale finalizzata alla rettifica, l’invio del questionario di cui all’articolo 32, n. 3, del citato decreto. Laddove però il questionario venga inviato, l’Amministrazione Finanziaria può legittimamente procedere alla rettifica della dichiarazione anche per motivi diversi e prescindendo dai dati acquisiti con le risposte fornite dal contribuente. Lo ha precisato la Suprema Corte di Cassazione – Sezione Tributaria – con la sentenza 27 marzo 2013, n. 7701.
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