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Con due sentenze a distanza di pochi giorni una dall’altra, la Cassazione, ha dato una stretta sulla validità probatoria degli studi di settore nell’accertamento induttivo sui redditi. Con la sentenza n. 18941 depositata il 31 agosto 2010, (Allegata alla presente Fiscal) si afferma l’illegittimità dell’avviso di accertamento nel caso in cui il contribuente dimostri che l’attività esercitata dall’impresa non coincide esattamente con quella presa in esame dallo studio di settore applicato, a condizione che l’Amministrazione finanziaria non provi, con elementi reali, l’idoneità dello studio a rappresentare la situazione oggetto di
accertamento. A distanza di pochi giorni, poi, con la sentenza n. 19136 del 7 settembre 2010,(Allegata alla presente Fiscal) viene respinto il ricorso proposto dall’Ufficio delle Entrate avverso una sentenza della CTR della Campania, sancendo la nullità di un accertamento induttivo sui redditi di una azienda in crisi ma con contabilità regolare, fondato sullo scostamento tra percentuale di ricarico applicata e quello medio del settore di appartenenza.
(prezzi IVA esclusa)