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La preclusione alla valutazione di elementi extratestuali, quale conseguenza della riformulazione dell’art. 20, del D.P.R. n.131/86, ad opera della L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, opera sul piano della qualificazione giuridica dell'atto sottoposto a registrazione, non anche con riferimento all'accertamento in fatto del contenuto di quello stesso atto registrato e quanto, dunque, all'oggetto contrattuale che, nella fattispecie, può utilmente correlarsi al contenuto di preesistenti atti dispositivi. Così si esprime la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 34935 del 17 novembre 2021.
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