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La Corte di cassazione ha affermato il principio secondo il quale la commutazione delle sanzioni dal contribuente al professionista ai sensi dell’art. 1 della L. n. 423 del 1995, così come in generale la non punibilità del contribuente stesso ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 472/1997 ove il mancato pagamento sia addebitabile a un terzo, non riguardano solo le sanzioni conseguenti all’omesso versamento, ma altresì quelle che conseguono alle condotte poste in essere dal terzo nell’ambito del proprio comportamento fraudolento atto a mascherare l’inadempimento dell’incarico ricevuto, e in particolare ricollegate all’omessa trasmissione della dichiarazione dell’imposta.
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