21 settembre 2020

Appalto fittizio di manodopera

Focus n. 113 - 2020

La nozione del contratto di appalto è individuabile dalla combinazione dei fattori di assunzione del rischio di impresa e di eterodirezione, laddove, tra i due, assume rilievo preminente il secondo. L’eterodirezione rilevante ai fini della qualificazione dell'appalto di manodopera si ha quando l'appaltante-interponente non solo organizza, ma anche dirige i dipendenti dell'appaltatore, utilizzandoli in prima persona, e rimanendo in capo all'interposta, solo compiti di gestione amministrativa del rapporto, senza che vi sia una reale organizzazione della prestazione lavorativa. Ne consegue che solo l'accertamento, basato su una verifica in concreto di tali elementi e della valenza presuntiva di ciascuno di essi come determinanti un appalto non genuino, comporta la nullità del contratto di appalto. In tal caso, stante la nullità dei contratti, non è dunque configurabile un rapporto di appalto tra la committente e l'interposta, con conseguente impossibilità di detrarre l'Iva, laddove il diritto di detrazione scaturisce solo dall'effettiva realizzazione della prestazione.
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Appalto fittizio di manodopera - Focus n. 113 - 2020
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