Il divieto di esecuzione forzata sui beni ed i frutti conferiti nel fondo patrimoniale va valutato, avendo riguardo alla relazione esistente tra il fatto generatore delle obbligazioni, ed i bisogni della famiglia.
Tanto premesso, qualora l’obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se, il titolare del credito non ne conosceva l’estraneità ai bisogni della famiglia, l’iscrizione ipotecaria ex articolo 77 del D.P.R. n. 602/73 è legittima. Ciò è quanto statuito dalla Suprema Corte con le sentenze n. 23503 e n. 23504 del 20 ottobre 2016.
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Cartelle esattoriali. Legittimità ipoteca fondo patrimoniale (156 kB)
Cartelle esattoriali. Legittimità ipoteca fondo patrimoniale - Fiscal News n. 6 - 2017
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