Con l’introduzione dell’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione dei corrispettivi, prevista dall’articolo 2, comma 1 del D.Lgs. n ° 127/2015, modificato dall’articolo 17 del D.L. n. 119/2018 i contribuenti interessati non potranno più avvalersi dello scontrino e della ricevuta fiscale, che saranno sostituiti dal “documento commerciale”, ovvero il documento – non fiscale - che funge da quietanza da rilasciare al cliente.
Anche i contribuenti minimi e forfettari sono soggetti a tale obbligo. Infatti l’esonero previsto dal comma 3 del citato D.Lgs. è riferito esclusivamente alla fatturazione elettronica.
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Corrispettivi telematici per minimi e forfettari (595 kB)
Corrispettivi telematici per minimi e forfettari - Fiscal News n. 169 - 2019
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