L’indennità per perdita dell’avviamento commerciale è una forma di tutela che il legislatore italiano garantisce al conduttore che opera in regime d’impresa commerciale (imprenditore individuale, società o ente commerciale) qualora, il locatore del locale in cui è esercitata l’attività, decida di cessare, senza giustificato motivo, anticipatamente la locazione costringendo il conduttore a trasferirsi altrove con il rischio di perdere quella clientela fidelizzata per via dell’ubicazione territoriale della propria attività.
L’indennità è riconosciuta solo se sono rispettati determinati presupposti ed è esclusa per alcuni immobili. La misura varia a seconda dell’attività esercitata (18 mensilità oppure 21 mensilità) ed è altresì prevista un’indennità supplementare rispetto a quella base qualora nei locali del conduttore uscente sia iniziata, entro un anno, altra attività affine. Da un punto di vista fiscale, per il locatore l’indennità corrisposta può rappresentare un costo deducibile dal reddito d’impresa (se si tratta di locatore – imprenditore) oppure un onere deducibile dal reddito complessivo (se si tratta di locatore-non imprenditore). Per il conduttore, che la percepisce, invece, l’indennità, rappresenta una sopravvenienza attiva che partecipa alla determinazione del reddito ai sensi dell’art. 88 TUIR (tuttavia, se il conduttore è imprenditore individuale, questi può optare per la tassazione separata). Ai fini IVA, ci sono orientamenti contrastanti tra prassi e giurisprudenza. L’indennità è altresì soggetta a ritenuta d’acconto nella misura del 15% che è versata dal locatore se questi è sostituto d’imposta.
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Indennità perdita avviamento commerciale (246 kB)
Indennità perdita avviamento commerciale - Fiscal News n. 17 - 2016
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