12 gennaio 2015

IVA. Acquisto biglietti aerei

Fiscal News N. 12.01.2015

L’acquisto di un biglietto aereo da parte di un soggetto passivo italiano da una compagnia aerea italiana sarà rilevante ai fini IVA in Italia esclusivamente in proporzione alla distanza percorsa nel territorio dello Stato.
Nel caso di acquisto di biglietto aereo da una compagnia aerea “non residente”, per definire le regole IVA applicabili è necessario distinguere a seconda che l’acquirente sia un soggetto passivo o un privato.
Ai fini della territorialità IVA, se l’acquisto avviene attraverso un’agenzia di viaggi oltre ad acquisire un servizio di trasporto, si acquisisce anche un servizio di intermediazione turistica.
Tale servizio sarà rilevante ai fini IVA in Italia:
- per i rapporti B2B in base alla regola generale dettata dall’art. 7 -ter, co. 1, lett.a), D.P.R. 633/1972, ovvero quando il committente è italiano, che assolverà l’Iva con il meccanismo del reverse charge;
- per i rapporti B2C in base alla regola derogatoria dettata dall’articolo 7-sexies, comma 1, lettera a, del D.P.R. 633/1972, che prevede la rilevanza in Italia “quando le operazioni oggetto dell’intermediazione si considerano effettuate nel territorio dello Stato”.
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