Le detrazioni fiscali legate ad interventi di ristrutturazione edilizia (art.16-bis del T.U.I.R.) e di efficientamento energetico (Legge 296/2006, commi 344-347) spettano anche qualora i bonifici siano disposti da un conto corrente accesso presso un “Istituto di pagamento”; si arriva a questa conclusione in base a quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n°9/e del 20 gennaio scorso. La figura dell’Istituto di pagamento è stata introdotta dal D.lgs. n° 11/2010 e può essere definita come un’impresa finanziaria non bancaria ammesse sulla base di una specifica autorizzazione della Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento nell’ambito del mercato unico. Gli istituti di pagamento possono esercitare le seguenti attività accessorie alla prestazione di servizi di pagamento:
a) concedere crediti in stretta relazione ai servizi di pagamento prestati e nei limiti e con le modalità stabilite dalla Banca d'Italia;
b) prestare servizi operativi o strettamente connessi, come la prestazione di garanzie per l’esecuzione di operazioni di pagamento, servizi di cambio, attività di custodia e registrazione e trattamento di dati;
c) gestire sistemi di pagamento.
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Lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica (282 kB)
Lavori di ristrutturazione e di riqualificazione energetica - Fiscal News n. 41 - 2017
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