Ai sensi dell’art. 8-bis, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 633/1972, possono godere del regime di non imponibilità ai fini IVA le operazioni di “bunkeraggio", ossia quelle fattispecie riconducibili alla cessione di carburante effettuata da una società petrolifera nei confronti del trader che opera come intermediario, con la contestuale cessione effettuata da quest’ultimo a favore dell’armatore, immettendo il carburante nella nave. Sullo specifico punto, in chiave interpretativa, l'Agenzia delle Entrate – con la recente Risoluzione 9 gennaio 2017, n. 1/E – ha fornito importanti chiarimenti alla luce della nuova normativa doganale e del recente orientamento assunto dalla Corte di Giustizia UE superando, di fatto, i precedenti chiarimenti forniti in materia dai documenti di prassi emanati.
Per sbloccare i contenuti,
Abbonati ora o acquistali singolarmente.
-
Operazioni bunkeraggio. Il regime IVA (221 kB)
Operazioni bunkeraggio. Il regime IVA - Fiscal News n. 20 - 2017
€ 5,00
(prezzi IVA esclusa)
© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata