Restyling “operativo” per l’istituto del reclamo-mediazione. Dal 1 gennaio 2018 sono entrati a regime i nuovi e più ampi limiti introdotti dalla “manovrina di primavera”: si passa dal valore-soglia di 20mila euro al nuovo “tetto” di 50mila. Un confine entro il quale la lite tributaria rimarrà in “fase embrionale” sino all’esito dell’istruttoria presso l’Ente impositore o l’Agente della Riscossione. A ricordare l’operatività del nuovo limite è stata l’Agenzia delle Entrate con la Circolare 30/E del 22 dicembre 2017. Sennonché, l’aumento della platea degli atti “reclamabili” amplifica giocoforza i vecchi problemi, ad oggi (negligentemente) irrisolti dal Legislatore. A distanza di sei anni dalla sua introduzione, infatti, il reclamo/mediazione, rimane affetto da innegabili patologie “strutturali”, al punto che, in seno alla migliore dottrina, se ne auspica una profonda e virtuosa riforma. Si pensi ad esempio alla discussa terzietà dell’istituto, al ristoro delle spese di lite e alle problematiche insorte nell’applicazione della procedura alla fase “esattoriale”. Proprio su tale ultimo aspetto, ci si è posti legittimi dubbi e interrogativi che, nell’odierna pubblicazione, cercheremo di affrontare con piglio critico.
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Reclamo tributario. Nuovi limiti (215 kB)
Reclamo tributario. Nuovi limiti - Fiscal News n. 15 - 2018
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