A seguito delle novità introdotte dall'articolo 20, comma 7 bis del Decreto 91/2014, convertito con modifiche dalla Legge 116/2014, quando l'iscrizione al Registro delle imprese è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, il conservatore del registro procede all'iscrizione immediata dell'atto. Non si rende più applicabile, pertanto, il termine dei cinque giorni concessi all'ufficio camerale del Registro imprese per effettuare l'iscrizione. Sono tuttavia escluse dalla previsione in oggetto le società per azioni, così come non subiranno modifiche nell’iter di lavorazione tutti gli atti per i quali non è previsto il ricorso al notaio (si pensi, a tal proposito, alla costituzione di un’impresa individuale o alla nomina dei nuovi amministratori).
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Registro imprese. News da settembre (153 kB)
Registro imprese. News da settembre - Fiscal News N. 212-2014
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