L'art. 20 del d.P.R. 131/1986 concerne l'oggettiva portata effettuale dei negozi e non configura una disposizione antielusiva stricto sensu. Si deve quindi ritenere superato quanto già affermato nella sentenza della stessa Cassazione n. 2054 del 27 gennaio 2017, che, discostandosi da indirizzi ormai consolidati, subordinava la riqualificazione negoziale ex art. 20 alla prova di un disegno elusivo. L'art. 20 T.U. Registro non esprime infatti una regola antielusiva, bensì una regola interpretativa. E dunque il contrasto tra pronunce può essere riassorbito non essendo indispensabile la rimessione della questione alle Sezioni Unite.
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Riqualificazione ai fini registro (103 kB)
Riqualificazione ai fini registro - Fiscal News n. 130 - 2017
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