L’articolo 62, comma 7 del DL Cura Italia prevede che per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 e il 31 marzo 2020 non sono assoggettati alle ritenute d'acconto di cui agli articoli 25 e 25-bis del DPR n.600/1973, da parte del sostituto d'imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato. L’articolo 19 del DL Liquidità ha abrogato il comma 7 dell’articolo 62 del DL Cura Italia, prevedendo il non assoggettamento alla ritenuta d’acconto per i compensi percepiti dal 17 marzo fino al 31 maggio 2020.
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Ritenuta d’acconto sospesa fino al 31.05.2020 (592 kB)
Ritenuta d’acconto sospesa fino al 31.05.2020 - Fiscal News n. 70 - 2020
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