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I canoni NON percepiti, nel periodo d’imposta, dal locatore per gli immobili ad uso abitativo, vanno da questi comunque dichiarati e, quindi assoggettati ad IRPEF o cedolare secca (a seconda del regime di tassazione prescelto), salvo che, prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa a quel periodo d’imposta sia pervenuta convalida di sfratto per l’inquilino. La stessa regola NON vale per gli immobili ad uso NON abitativo.
A fronte dei canoni NON percepiti ma dichiarati, è riconosciuto un credito d’imposta al locatore nel momento in cui arriva la convalida di sfratto. Tale credito va riportato nella prima dichiarazione dei redditi utile. A seconda dei casi, dunque, variano le modalità di compilazione del quadro RB del Modello Redditi da parte del locatore.
(prezzi IVA esclusa)