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Il credito di imposta riconosciuto sulle commissioni dovute per i pagamenti elettronici è stato introdotto dall’articolo 22 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, a decorrere dal 1° luglio 2020. Il beneficio non assume alcun rilievo né ai fini delle imposte dirette, né ai fini IRAP, tuttavia, se da un lato l’indicazione nei quadri reddituali è estremamente semplice, dall’altro lato occorre ricordare che la presenza del credito di imposta rende necessaria la compilazione del quadro RU e, visto che trattasi di aiuto rientrante nel regime de minimis, anche del quadro RS.
(prezzi IVA esclusa)