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Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011, l’IMU: “sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili”. Ecco che, l’imposta municipale sostituisce, dal 1° gennaio 2012, relativamente a terreni e fabbricati l’ICI; e l’ IRPEF e relative addizionali, per gli immobili non oggetto di locazione. La normativa dettata sull’IMU prevede che in alcuni casi l’imposta sugli immobili assorba quella sul reddito delle persone fisiche, mentre in altri casi le due modalità di tassazione si sommano, comportando un aggravio per il contribuente.
(prezzi IVA esclusa)