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Come noto, sono considerate in perdita sistematica le società che presentano una situazione di perdita fiscale, risultante dalle dichiarazioni annuali dei redditi, per tre periodi d'imposta consecutivi; oppure, sempre nel triennio di osservazione, due in perdita e una con un reddito fiscale dichiarato inferiore al reddito minimo previsto.
Le società in oggetto sono considerate di comodo a decorrere dall’anno successivo. Nel caso in cui non sia superato il test delle perdite triennali, è comunque possibile ricorrere all’applicazione delle cause di esclusione e di disapplicazione, oppure, come ultima soluzione, è possibile
presentare interpello disapplicativo. Qualora non sia possibile sfuggire alla disciplina prevista per le perdite sistematiche, scatteranno
importanti limitazioni, quali:
1. ai fini delle imposte sul reddito (Ires e Irpef), l'obbligo di dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo presunto. Ai fini Ires è stata inoltre prevista una maggiorazione nell’aliquota pari al 10,5%;
2. ai fini Irap, l'obbligo di dichiarare un valore della produzione netta non inferiore al reddito minimo presunto;
3. ai fini Iva, l'impossibilità di chiedere a rimborso, utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs 241/1997, o di cedere ai sensi dell'articolo 5, comma 4-ter, del D.L. 70/1988 convertito, con modificazioni, dalla Legge 154/1988, l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione. Il contribuente potrà pertanto solo riportare in avanti il credito per la compensazione verticale Iva da Iva. Tuttavia, se il soggetto dovesse risultare non operativo per tre anni consecutivi, al termine del triennio verrebbe meno anche la possibilità di effettuare la compensazione verticale.
(prezzi IVA esclusa)