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Il Quadro RV del Modello Redditi SC 2026 si presenta profondamente rinnovato per effetto di una stratificazione normativa che il professionista è chiamato a governare con attenzione: il D.Lgs. 192/2024 di revisione del regime impositivo dei redditi d'impresa, il D.Lgs. 88/2025 in materia di scissione mediante scorporo, il D.M. 8 agosto 2025 sull'IRES premiale e le disposizioni della Legge di Bilancio 2026. L'articolo analizza la struttura del prospetto nelle sue due Sezioni, illustra i nuovi codici di colonna 3 della Sezione I dedicati alle divergenze tra valori contabili e fiscali derivanti da cambiamenti di principi contabili o da operazioni neutrali tra soggetti con obblighi informativi differenti, e affronta i passaggi più delicati della Sezione II, dal valore economico del patrimonio netto come nuovo limite quantitativo al riporto delle perdite, sino ai nuovi righi RV68A e RV69A.
Il Modello Redditi SC 2026, riferito al periodo d'imposta 2025, recepisce nel Quadro RV una significativa stratificazione di novità normative che impone al professionista una rivisitazione complessiva delle logiche compilative del prospetto. Il riferimento è, in particolare, al D.Lgs. 192/2024 di revisione del regime impositivo dei redditi d'impresa, al D.Lgs. 88/2025 in materia di scissione mediante scorporo, al D.M. 8 agosto 2025 in tema di IRES premiale e alle disposizioni recate dalla Legge di Bilancio 2026.
Il quadro mantiene la sua funzione storica: evidenziare le differenze tra valori civilistici e valori fiscali di beni ed elementi patrimoniali emerse a seguito di operazioni straordinarie, rivalutazioni, conferimenti agevolati e — novità di assoluto rilievo introdotta dal D.Lgs. 192/2024 — cambiamenti dei principi contabili o degli obblighi informativi di bilancio.
Il Quadro RV si articola in due Sezioni con finalità distinte ma complementari:
Sono tenuti alla compilazione i soggetti che abbiano esercitato, nel Quadro RQ, l'opzione per il riallineamento ai fini IRES, IRAP e di eventuali addizionali e maggiorazioni ex art. 11 D.Lgs. 192/2024, nonché tutti i soggetti beneficiari di scissione, incorporanti o risultanti da fusione e conferitari.
La Sezione I va compilata ogniqualvolta i beni dell'impresa risultino iscritti in bilancio a valori diversi da quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi. Le cinque cause da indicare nella casella di colonna 2 sono:
La vera novità del Modello 2026 è rappresentata dalla colonna 3 "D.Lgs. 192/2024", nella quale il dichiarante deve indicare il codice corrispondente all'origine della divergenza: prima applicazione IAS/IFRS (codice 1), variazione dei principi IAS/IFRS già adottati (2), passaggio dagli IAS/IFRS alla normativa nazionale (3), variazione dei principi contabili nazionali (4), cambiamento degli obblighi informativi conseguenti a modifiche dimensionali (5), applicazione della derivazione rafforzata da parte delle micro-imprese ex art. 2435-ter c.c. (6), operazioni straordinarie fiscalmente neutrali tra soggetti con principi o obblighi informativi differenti (7), concorso di più fattispecie (8).
Per ciascuna categoria di beni va redatto un distinto rigo, indicando nelle colonne 5-8 il valore contabile (iniziale, incrementi, decrementi, finale) e nelle colonne 10-13 il corrispondente valore fiscale. Le voci non andranno più indicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui il valore fiscale corrisponde a quello contabile, anche per effetto del processo di ammortamento o di affrancamento mediante imposta sostitutiva nel Quadro RQ.
Si ipotizzi il conferimento del macchinario "ABC" con coefficiente di ammortamento del 10%, valore fiscale presso il conferente di € 70.000 e iscrizione nel bilancio della conferitaria al valore netto di € 100.000. Il disallineamento civile/fiscale è di € 30.000. L'ammortamento contabile annuo è pari a € 15.000, quello fiscale a € 12.000.
Nel primo esercizio successivo all'operazione il rigo RV1 viene compilato con causa "1" (operazione straordinaria) e codice colonna 3 "7" (operazione neutrale tra soggetti con diversi obblighi informativi) come segue:
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Voce |
V. iniziale |
Decrementi |
V. finale |
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Valore contabile (col. 5-8) |
100.000 |
15.000 |
85.000 |
|
Valore fiscale (col. 10-13) |
70.000 |
12.000 |
58.000 |
Il disallineamento residuo di € 27.000 (85.000 − 58.000) sarà gestito negli esercizi successivi sino al completo riassorbimento mediante il processo di ammortamento.
La Sezione II deve essere compilata da ciascun soggetto beneficiario di scissione, incorporante o risultante da fusione, conferitario o «trasferente» ex art. 84, c. 3 TUIR, in relazione a ciascuna operazione del periodo d'imposta.
Nel rigo RV10 va indicato il codice "Utilizzo": 1 (scissione), 2 (fusione), 3 (conferimento d'azienda), 4 (art. 84, commi 3 e seguenti, TUIR). In presenza di più operazioni nello stesso periodo, vanno compilati più moduli numerati progressivamente.
La sezione si articola in tre Parti: la Parte I per i dati della società beneficiaria, incorporante, conferitaria o trasferente; la Parte II per i dati della società scissa, incorporata, fusa o conferente; la Parte III per le altre società beneficiarie della scissione.
Particolare attenzione meritano il rigo RV13 (tipo di operazione, ove compare il nuovo codice "3" per la scissione mediante scorporo), il rigo RV23 (valore economico del patrimonio netto), i righi RV27-RV29 sulle perdite fiscali, nonché i righi RV33-RV34 sulle eccedenze di interessi passivi indeducibili e ACE riportabili.
In Parte II assumono rilievo i righi RV61 e RV62 sulla retrodatazione degli effetti fiscali, su cui è intervenuto il nuovo art. 172, c. 7-bis TUIR — estendendo le limitazioni al riporto delle perdite anche al cosiddetto «periodo interinale» — e su cui si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione con Sentenza n. 1715/2025.
L'art. 2506.1 c.c., come modificato dal D.Lgs. 88/2025, disciplina l'operazione attraverso la quale la società scissa trasferisce il proprio patrimonio (o parte di esso) a beneficiarie preesistenti o di nuova costituzione, ricevendo essa stessa — e non i soci — le partecipazioni. Il comma 15-ter dell'art. 173 TUIR garantisce la neutralità fiscale dell'operazione: le attività e passività trasferite mantengono presso la beneficiaria il valore fiscalmente riconosciuto in capo alla scissa, mentre le partecipazioni ricevute dalla scissa assumono il valore fiscale netto dei beni trasferiti. Il Decreto Correttivo IRES-IRPEF ha esteso allo scorporo a favore di beneficiaria preesistente il test antielusivo di cui all'art. 173, c. 10 TUIR ai fini del riporto delle posizioni soggettive (perdite, interessi passivi, eccedenze ACE).
Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 192/2024 hanno reso omogeneo il «test di vitalità economica» (ricavi e spese per lavoro superiori al 40% della media del biennio precedente) e hanno introdotto, in coerenza con gli artt. 84, 172, 173 e 176 TUIR, il valore economico del patrimonio netto quale limite quantitativo al riporto delle perdite e delle altre posizioni soggettive. Il valore deve risultare da perizia giurata di stima redatta da un soggetto designato dalla società ex art. 2409-bis, primo comma, c.c.; in assenza, il riporto è ammesso nei limiti del patrimonio netto contabile (cfr. Risposte AdE nn. 93 e 94/2018 e 527/2019).
Il rigo RV68A va barrato qualora, a seguito di operazioni effettuate nel periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, la società avente causa subentri negli obblighi e nei diritti relativi alla riduzione di aliquota IRES nei limiti previsti per il dante causa, ai sensi dell'art. 11 del D.M. 8 agosto 2025. Il rigo RV69A accoglie invece l'ammontare complessivo delle eccedenze di interessi attivi ex art. 96, c. 6 TUIR, oggetto di riporto in avanti, trasferite dalla società dante causa all'avente causa; tale importo va riportato nel rigo RF118, colonna 4.
In alternativa alla gestione del doppio binario civilistico-fiscale, il soggetto avente causa può optare per l'affrancamento, in tutto o in parte, dei maggiori valori attribuiti alle immobilizzazioni materiali e immateriali (incluso l'avviamento) mediante un'imposta sostitutiva di IRES/IRPEF e IRAP. Le aliquote sono articolate per scaglioni:
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Scaglione di maggior valore |
Aliquota |
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Fino a € 5.000.000 |
12% |
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Da € 5.000.001 a € 10.000.000 |
14% |
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Oltre € 10.000.000 |
16% |
Si supponga un maggior valore complessivo di € 11.330.000 (relativo a macchinari e immobili strumentali). L'imposta sostitutiva si calcola così: € 5.000.000 × 12% = € 600.000; € 5.000.000 × 14% = € 700.000; € 1.330.000 × 16% = € 212.800, per un totale di € 1.512.800. Il versamento avviene obbligatoriamente in tre rate (30%, 40%, 30%) con codice tributo 1126; sulla seconda e terza rata maturano interessi al 2,5%.
L'opzione, esercitata nel Quadro RQ Sezione VI-A, si perfeziona con il versamento della prima rata. I maggiori valori si considerano riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione, con effetti positivi anche sul plafond di deducibilità delle spese di manutenzione (5% del valore fiscale dei cespiti materiali) e sull'eventuale calcolo di plusvalenze o minusvalenze da cessione.
(prezzi IVA esclusa)