22 ottobre 2025

Redditi 2025: il quadro RV 

Speciale Dichiarazioni n. 51 - 2025
Autore: Giovanni Riccio

 

Nel modello redditi 2025 sono presenti alcune novità rispetto a quello precedente, derivanti, in particolare, dalla riforma IRES di cui al D.Lgs. 192/2024. Il quadro, in aggiunta alle ipotesi di compilazione conseguenti alle operazioni straordinarie, può esser necessario in conseguenza di fattispecie piuttosto frequenti quali la rivalutazione dei beni meramente civilistica e la sospensione degli ammortamenti effettuata solo contabilmente e non con rilevanza anche fiscale.

 

Premessa 

Il quadro RV, presente nei modelli SC e SP, si compone di due sezioni.

La sezione I che ha lo scopo di evidenziare le differenze tra i valori civili e i valori fiscali di beni e/o elementi patrimoniali emerse in dipendenza di particolari operazioni di seguito evidenziate, ovvero conseguenti all’adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS).

La sezione II ha, invece, lo scopo di evidenziare i dati rilevanti in relazione a ciascuna operazione straordinaria (scissione e fusione) intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Ipotesi e modalità di compilazione della sezione I

 Si procede alla compilazione della prima sezione in tutte le ipotesi in cui i beni relativi all'impresa risultano iscritti in bilancio a valori diversi da quelli riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi, in dipendenza di una delle fattispecie che di seguito si evidenziano e che devono essere individuate indicando l'apposito codice nella casella "Causa".

I codici sono i seguenti:

1) Fusioni, scissioni e conferimenti di azienda;

2) Rivalutazione di beni;

4) Conferimento agevolato ai sensi della legge n. 218 del 1990;

5) Conferimenti di complesso unitario organizzato, apporti, trasformazioni, fusioni, scissioni, trasferimento per causa di morte o per atto gratuito di complesso unitario ai sensi dell'art. 177-bis del TUIR;

6) Altre operazioni. Si precisa che il presente codice va utilizzato anche nell'ipotesi in cui i disallineamenti da indicare nella presente sezione siano dovuti a più di una delle suddette operazioni.

Rientra in tale ultima ipotesi anche l’eventuale doppio binario conseguente alla sospensione degli ammortamenti ex articolo 60, comma 7-bis, del D.L. 104/2020.

Nel caso si sia proceduto alla deduzione degli ammortamenti in assenza di stanziamento al conto economico si crea un disallineamento tra il valore civilistico e quello fiscale che rende necessaria la compilazione del quadro RV, sezione I.

Rispetto al modello redditi 2024, è stata modificata la codifica delle operazioni. Ciò deriva dal recepimento delle novità introdotte dal D. Lgs. 192/2024 di riforma dell’IRES. Le istruzioni, inoltre, non prevedono più l’ipotesi relativa agli utili o alle perdite su cambi.
 

Le nuove ipotesi di compilazione del quadro in ossequio al disposto dell’articolo 177-bis del TUIR, relative alle attività professionali, sono le seguenti:

  • conferimenti di studi professionali in società per l'esercizio di attività professionali;
  • apporti di studi professionali in associazioni professionali o società semplici costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • trasformazioni, fusioni e scissioni:
    • di società per l'esercizio di attività professionali;
    • di associazioni professionali o società semplici costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
    • tra società per l'esercizio di attività professionali e associazioni professionali o società semplici costituite per l'esercizio in forma associata di arti e professioni;
  • trasferimenti per causa di morte o per atto gratuito di studi professionali individuali.

Considerato che le istruzioni precisano che per ogni categoria di beni va redatto un singolo rigo, non appaiono corrette rappresentazioni in dichiarazione estremamente sintetiche, quali ad esempio una generica categoria ‘immobilizzazioni materiali’. Senza appesantire la compilazione pare ragionevole, nonché consentito, raggruppare le voci secondo le categorie evidenziate in bilancio, vale a dire, ad esempio, B II 1 terreni e fabbricati, B II 2 impianti e macchinario, ecc. 
 

L’articolo 10 del D. Lgs. 192/2024 ha introdotto un regime volto a disciplinare le divergenze tra i valori contabili e fiscali emerse in sede di cambiamento dei principi contabili.

Considerato che i differenziali tra il valore civilistico e quello fiscale conseguenti alla valutazione di attività e passività patrimoniali effettuata a seguito delle fattispecie di cui al comma 1 del richiamato articolo 10, non assumono rilevanza fiscale al momento della loro rilevazione contabile (in applicazione del successivo comma 3), devono essere riportati nella sezione I.

I componenti reddituali e patrimoniali rilevati nel bilancio dell'esercizio relativo alle fattispecie in esame acquisiscono rilevanza fiscale secondo i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione previsti dai principi contabili di riferimento, in conformità alle disposizioni dell'articolo 83 del TUIR. Essi, tuttavia, continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio di tale esercizio e di quelli successivi delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente a quello relativo alle fattispecie di cui al richiamato comma 1 dell'articolo 10, nell’ipotesi in cui il trattamento fiscale derivante dalla nuova qualificazione, classificazione e imputazione temporale risulti non coerente con le regole di deduzione o tassazione applicate in precedenza.

In tal caso di rende necessario compilare la casella colonna 3 con l’indicazione dei seguenti codici per indicare la causa delle divergenze tra i valori civilistici e quelli fiscali:

  • il codice 1, dalla prima applicazione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS);
  • il codice 2, dalle variazioni dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) già adottati;
  • il codice 3, dal passaggio dai principi contabili internazionali (IAS/IFRS) alla normativa nazionale;
  • il codice 4, dalla variazione dei principi contabili nazionali;
  • il codice 5, dal cambiamento degli obblighi informativi di bilancio conseguenti a modifiche delle dimensioni dell'impresa;
  • il codice 6, dalla applicazione per le micro-imprese di cui all'art. 2435-ter del codice civile della disciplina di cui all'art. 83, comma 1, terzo periodo, del TUIR;
  • il codice 7, dalle operazioni straordinarie fiscalmente neutrali effettuate tra soggetti che adottano principi contabili differenti e tra soggetti che hanno obblighi informativi di bilancio differenti;
  • il codice 8, da più di una delle suddette fattispecie.

Le istruzioni chiariscono che per il primo esercizio nel quale viene redatto il quadro, il valore iniziale di bilancio corrisponde al valore al quale i beni sono iscritti in contabilità e che

  • nella colonna 1, va indicata la voce di bilancio che accoglie i valori disallineati;
  • nella colonna 4, va indicato il corrispondente valore contabile risultante dal bilancio chiuso prima della transizione ai principi contabili nazionali o internazionali.
  • nella colonna 5, va indicato il valore contabile della voce di bilancio rilevabile all'inizio dell'esercizio;
  • nelle colonne 6 e 7, vanno indicati gli incrementi/decrementi (conseguenti ad acquisti, vendite ed ammortamenti) che la voce di bilancio ha subito nel corso dell'esercizio;
  • nella colonna 8, va indicato il valore contabile della voce rilevabile alla fine dell'esercizio, pari alla somma algebrica dell'importo di colonna 5 e degli importi indicati nelle colonne 6 e 7;
  • nella colonna 10, va indicato il valore fiscale della voce di bilancio rilevabile all'inizio dell'esercizio;
  • nelle colonne 11 e 12, vanno indicati gli incrementi/decrementi (conseguenti ad acquisti, vendite ed ammortamenti) della voce di bilancio rilevanti ai fini fiscali;
  • nella colonna 13, va indicato il valore fiscale alla data di chiusura dell'esercizio, pari alla somma algebrica dell'importo di colonna 10 e degli importi indicati nelle colonne 11 e 12.
     

Ipotesi e modalità di compilazione della sezione II

La sezione va compilata da ciascun soggetto beneficiario della scissione, incorporante o risultante dalla fusione in relazione a ciascuna operazione di scissione e/o di fusione intervenuta nel corso del periodo di imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Nel caso in cui, nel medesimo periodo di imposta, la società sia stata beneficiaria di più scissioni, dovrà compilare più sezioni II. Qualora, sempre nello stesso periodo, il soggetto incorporante o risultante dalla fusione dovesse successivamente essere incorporato, ovvero fuso con altri, il quadro relativo alla prima operazione va compilato, per il soggetto cessato e con riferimento alla sua posizione nella prima operazione, dalla società successivamente incorporante o risultante dalla fusione.

La sezione in parola è articolata in tre parti:

  1. riservata ai dati relativi alla società beneficiaria, incorporante o risultante dalla fusione;
  2. relativa ai dati alla società scissa, incorporata o fusa;
  3. riguardante i dati relativi alle altre società beneficiarie della scissione.

Se queste ultime sono in numero superiore agli spazi disponibili, l'elenco proseguirà su un altro quadro utilizzando solo la parte III della sezione II.

L’individuazione delle cause di compilazione avviene tramite il campo “utilizzo”, nel quale indicare i seguenti codici:

  1. qualora l'utilizzo sia relativo ad operazioni di scissione;
  2. qualora sia relativo ad operazioni di fusione.

Se nel medesimo periodo sono state effettuate più operazioni straordinarie è necessario compilare più moduli avendo cura di numerarli progressivamente.

La rivalutazione dei beni

La rivalutazione solo civilistica crea un disallineamento tra il valore di bilancio (rivalutato) e quello riconosciuto ai fini fiscali (non rivalutato).

La differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto e quello contabile è di natura temporanea. Sarà interamente assorbita al termine del periodo di ammortamento, ovvero, se antecedente, in occasione della fuoriuscita del cespite rivalutato dal patrimonio dell’impresa, ad esempio in occasione della sua dismissione.

Nell’ipotesi in esame la colonna 2 relativa al codice della causa di disallineamento deve assumere il valore 2.

Per esemplificare la compilazione nel caso in parola, ipotizziamo che una Srl, ai sensi dell’articolo 110 del D.L. 104/2020, abbia rivalutato, solo ai fini civilistici, da 40.000 a 100.000 euro il valore di un macchinario.

Nel modello SC 2021 il disallineamento fu evidenziato come segue

sc21

Ipotizzando un’aliquota di ammortamento del 10%, il rigo RV1 dei periodi di imposta 2021, 2022 e 2023, è compilato così

SC 2022

  sc22

SC 2023

  sc23

SC 2024

sc24

La compilazione del quadro nel modello SC 2025 è esemplificata di seguito

sc25

L’Esperto

Come si indica il differenziale tra il valore civilistico e quello fiscale in conseguenza di un’operazione di fusione?

Come evidenziato in precedenza, la sezione I del quadro RV si compila anche in ipotesi di operazioni straordinarie dalle quali emergono disallineamenti tra i valori civilistici e quelli fiscali.

Si consideri, ad esempio, il caso seguente.

La Alfa Srl procede nel corso del 2022 alla fusione per incorporazione della interamente partecipata Srl. A fronte di un valore della partecipazione da annullare pari a 500.000 euro, la Alfa Srl iscrive un opificio del costo fiscalmente riconosciuto pari a 100.000 euro.

Il disavanzo di fusione, pari a 400.000 euro, viene imputato interamente al fabbricato (articolo 2504-bis c.c.), sicché il suo valore contabile è pari a 500.000 euro, a fronte di uno fiscalmente riconosciuto pari a 100.000 euro (articolo 172, comma 2, TUIR).

La società, infatti, non procede all’affrancamento ai fiscali; pertanto, deve riportare il codice 1 nella colonna 2 del rigo RV1, in aggiunta ai valori richiesti nelle altre colonne.

In ipotesi di rivalutazione sia ai fini civilistici che fiscali è necessario procedere alla compilazione del quadro RV?

Solo nel caso in cui gli effetti della rivalutazione ai fini fiscali siano differiti rispetto all’iscrizione in bilancio.

Ad esempio, nel caso della rivalutazione ex articolo 110 del D.L. 104/2020, il riconoscimento fiscale non è avvenuto nel 2021 per tutte le fattispecie.

In particolare, infatti, la decorrenza è dal 1° gennaio 2021 per quanto riguarda il riconoscimento ai fini del calcolo degli ammortamenti deducibili, del plafond utile per il calcolo delle spese di manutenzione, del test di operatività, ecc. Ai fini della determinazione del valore fiscale delle plusvalenze e delle minusvalenze il riconoscimento è avvenuto solo a partire dal 1° gennaio 2024. Ne consegue che, ponendo l’accento sul momento in cui si avrà un riallineamento ‘pieno’, vale a dire anche ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze fiscalmente riconosciute, sussiste un disallineamento sino al 31 dicembre 2023, quindi il quadro RV dovrebbe essere stato compilato sino alla presentazione del modello redditi 2424.

Se il disallineamento deriva da più operazioni, quale codice deve essere indicato nella colonna 2?

Come precisato dalle istruzioni il codice 6 va utilizzato anche nell'ipotesi in cui i disallineamenti da indicare nella sezione I conseguano a più di una delle operazioni di cui ai precedenti codici.

Riferimenti normativi

  • Articolo 172, TUIR.
  • Articolo 173, TUIR.
  • Articolo 176, TUIR.
  • Articolo 177-bis, TUIR
  • Articolo 60, comma 7-bis, D.L. 104/2020.
  • Articolo 110, D.L. 104/2020.
  • Articoli 10, 11 e 12, D. Lgs. 192/2024
  • Articolo 2504-bis c.c.
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