Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
L’art. 8, comma 1, D.Lgs. n. 23/2011 sottolinea che l’IMU: “[...] sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e l’imposta comunale sugli immobili”. Dal 2012 infatti l’IMU sostituisce l’ICI, l’IRPEF e le relative addizionali per quegli immobili che non sono interessati dalla locazione. Se invece gli immobili sono locati, vi sarà una duplice tassazione: sia l’assoggettamento ad IMU che ad IRPEF e relative addizionali.
(prezzi IVA esclusa)