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Il mancato superamento del test di operatività e/o delle perdite sistematiche comporta molteplici penalizzazioni in capo al contribuente, sia ai fini IRES/IRPEF, che ai fini IVA, senza dimenticare l’IRAP.
L’eventuale “adeguamento” al reddito minimo presunto, pertanto, non consente di “sfuggire” alle altre penalizzazioni, le quali non sono alternative tra loro ma trovano tutte contemporanea applicazione.
Giova tuttavia ricordare che, da quest’anno, il contribuente, sussistendo le oggettive condizioni, può anche “auto-disapplicare” la disciplina, non essendo più obbligatoria la presentazione dell’interpello.
(prezzi IVA esclusa)