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La disciplina delle società di comodo, contenuta nell’art. 30, Legge n. 724/1994, come modificato dal D.L. n. 223/2006 e dal D.L. n. 138/2011, è finalizzata a disincentivare il ricorso alla costituzione di società per la mera detenzione di beni.
Le società si considerano non operative, e dunque “di comodo”, nel caso in cui l’ammontare dei ricavi risultanti dal conto economico risulti inferiore a una soglia minima prevista.
A tal proposito, il comma 36-quinquies dell’art. 2, D.L. n. 138/2011, ha disposto, per le società di comodo costituite in forma di società di capitali, l’applicazione della maggiorazione del 10,50% dell’aliquota IRES, che passa pertanto dal 27,50% al 38%.
Tuttavia, il Legislatore ha previsto quale unico rimedio per dimostrare le situazioni che di fatto hanno concorso al non raggiungimento della soglia minima di ricavi, l’inoltro di una specifica istanza d’interpello ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973 (c.d. interpello disapplicativo).
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