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Per quanto riguarda la potestà impositiva su redditi prodotti all’estero da un professionista italiano, generalmente, nel paragrafo 14 delle Convenzioni contro le doppie imposizioni stipulate dall’Italia, in tema di professioni indipendenti, si prevede la tassazione esclusivamente nello Stato di residenza del soggetto, a meno che il lavoratore non disponga una base d’affari nel Paese estero, fattispecie che NON è collegabile allo svolgimento di lavoro autonomo occasionale.
La citata disposizione conferma il principio di tassazione nel luogo di residenza del professionista, sancendo tuttavia che qualora il professionista disponga di una base fissa nel Paese estero, questo sarà tassato anche nello Stato estero, ma limitatamente ai redditi attribuiti a detta base fissa.
L’art. 23, co. 1, lett. d), D.P.R. 917/1986, concernete la tassazione dei soggetti non residenti, dispone che si considerano prodotti nel territorio dello Stato i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato.
Di conseguenza, i soggetti non residenti sono sottoposti a tassazione limitatamente ai redditi da attività di lavoro autonomo occasionale svolti nel territorio dello Stato.
Anche in questo caso l’esercizio della potestà impositiva Italiana andrà commisurata alle Convenzione contro le doppie imposizioni.
(prezzi IVA esclusa)