Il 30 novembre 2023 è il termine ultimo per l’invio delle dichiarazioni fiscali afferenti all’anno d’imposta 2022. L’art. 1 co. 574 della Legge n. 147/13, ha previsto l’apposizione del visto di conformità ex art. 35 co. 1 lett. a) del D.lgs. n. 241/97, da parte di un soggetto abilitato, per utilizzare in compensazione, mediante il modello F24, crediti di importo superiore a 5.000 euro annui di imposte erariali: IRES, IRPEF, IRAP, addizionali, imposte sostitutive e ritenute alla fonte. Il visto di conformità attesta che i dati risultanti dalle dichiarazioni coincidono con la documentazione e le scritture contabili nonché che i dati dichiarati corrispondono alle disposizioni fiscali che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili e tutti gli ulteriori dati come le ritenute, crediti d’imposta, etc.
Indice argomenti
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Premessa
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Le compensazioni dei crediti di importo superiore a 5.000 €
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Esonero previsto dagli indici sintetici di affidabilità fiscale
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Contribuenti sottoposti a controllo contabile ex art. 2409-bis c.c.
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Il visto di conformità ed i relativi controlli
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Check-list predisposta dall’Agenzia
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Visto di conformità per l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta superiori a 5.000€ (450 kB)
Visto di conformita per l’utilizzo in compensazione di crediti d’imposta superiori a 5.000euro
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