SOGGETTI INTERESSATI
Parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della “cedolare secca”.
SCADENZA
Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/09/2011 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01/09/2011.
COME SI VERSA
L'imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula mediante mod. F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari, prima della registrazione. La copia dell'attestato di versamento va poi consegnata all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione.
CODICI TRIBUTO
107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo;
115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità;
112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - annualità successive;
114T - Imposta di registro – proroga contratti di locazione;
110T - Imposta di registro – cessione contratti di locazione e affitto;
113T - Imposta di registro - risoluzione dei contratti di locazione e affitto;
108T - Imposta di registro per affitto fondi rustici.
Scade il termine per i titolari di contratti di locazione e affitto per versare l’imposta di registro relativa a contratti nuovi o rinnovati tacitamente dal 1° settembre, utilizzando il modello F23 presso banche, agenzie postali o concessionari. In caso di registrazione telematica del contratto, il pagamento è contestuale alla registrazione. La scadenza non riguarda i contratti di locazione abitativa per i quali si è scelto il regime della "cedolare secca".
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