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SOGGETTI INTERESSATI
Soggetti esercenti il commercio al minuto e assimilati.
Soggetti che operano nella grande distribuzione e che già possono adottare, in via opzionale, la trasmissione telematica dei corrispettivi secondo la Circolare 23/02/2006 n. 8/E
ADEMPIMENTO
Registrazione anche cumulativa delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali sono stati rilasciati lo scontrino o la ricevuta fiscale.
MODALITA’
Annotazione nel registro dei corrispettivi di cui all’articolo 24 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.
SANZIONI
Sanzione amministrativa
Violazione obblighi di fatturazione/registrazione per operazioni imponibili: sanzione dal 100% al 200% dell'Iva relativa al corrispettivo non documentato/registrato con un minimo di euro 516;
Registrazione con indicazione di un'imposta inferiore a quella dovuta: sanzione dal 100% al 200% dell'imposta non documentata, con un minimo di euro 516;
Omesso o insufficiente versamento periodico: sanzione pari al 30% dell'importo non versato.
Sanzione penale
Emissione di fatture per operazioni inesistenti: reclusione da 1 e 6 mesi a 6 anni. Se l'importo è inferiore a euro 154.937,07 per periodo d'imposta, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni.
Scade il termine per i commercianti al minuto e assimilati, per procedere alla registrazione, anche cumulativa, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale.