16 settembre 2011

Rateizzazione conguaglio pensioni non superiori a 18.000 euro

SOGGETTI INTERESSATI
Soggetti che corrispondono redditi di pensione di cui all'art. 49, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 di importo non superiore a euro 18.000,00 annui.

SCADENZA
Versamento della rata relativa alle imposte a debito da conguaglio.

COME SI VERSA
Mediante Modello F24 con modalità telematiche.

SANZIONE
Sanzione amministrativa
Omesso o insufficiente versamento di imposte: sanzione pari al 30% dell'ammontare non versato.

Scade il termine per il versamento della rata relativa alle imposte a debito da conguaglio da parte dei Sostituti d'imposta (articolo 23 D.P.R. n. 600/1973) che erogano trattamenti pensionistici di importo non superiore a 18.000 euro annui.

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