SOGGETTI INTERESSATI
Contribuenti tenuti al versamento unitario di imposte e contributi.
SCADENZA
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro il 22 agosto 2011(ravvedimento).
COME SI VERSA
Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte al 3% (oltre agli interessi legali), a condizione che le violazioni oggetto della regolarizzazione non siano state già constatate e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento (inviti di comparizione, questionari, richiesta di documenti, ecc.) delle quali l'autore ed i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza.
Gli interessi, per i sostituti d'imposta, vanno cumulati all'imposta.
CODICI TRIBUTO
- 8901 – Sanzione pecuniaria Irpef;
- 1989 - Interessi sul ravvedimento – Irpef;
- 8902 – Sanzione pecuniaria addizionale regionale Irpef;
- 1994 - Interessi sul ravvedimento – Addizionale regionale;
- 8926 – Sanzione pecuniaria addizionale comunale Irpef;
- 1998 - Interessi sul ravvedimento – Addizionale Comunale all'Irpef - Autotassazione - art. 13 del D.lgs. N. 472 del 18/12/1997;
- 8904 – Sanzione pecuniaria Iva;
- 1991 - Interessi sul ravvedimento – Iva;
- 8918 - Ires – Sanzione pecuniaria;
- 1990 - Interessi sul ravvedimento – Ires;
- 8907 – Sanzione pecuniaria Irap;
- 1993 - Interessi sul ravvedimento – Irap;
- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituti d'imposta.
Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento, dei versamenti di imposte e ritenute non effettuati (o effettuati in misura insufficiente) entro 22 agosto 2011, con pagamento della sanzione ridotta del 3% più gli interessi legali.
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