30 aprile 2011

REGISTRO - Contratti di locazione ed affitto di beni immobili - Versamento imposta

Termine prorogato a lunedì 2 maggio 2011, essendo il giorno 30 sabato. Ai sensi dell’art. 2963 del codice civile, del comma 8 dell’art. 6 del D.L. 31 maggio 1994, n. 330 convertito dalla legge 27 luglio 1994, n. 473 e dell’art. 18 del D. Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, infatti, gli adempimenti che ricadono in giorno festivo sono considerati comunque tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo.

SOGGETTI INTERESSATI
Parti contraenti di contratti di locazione e affitto.

SCADENZA
Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01.04.2011 o rinnovati tacitamente a decorrere dal 01.04.2011.

COME SI VERSA
L'imposta di registro deve essere autoliquidata e versata entro 30 giorni dalla stipula mediante mod. F23 presso Banche, Agenzie Postali o Concessionari, prima della registrazione; la copia dell'attestato di versamento va poi consegnata all'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate insieme alla richiesta di registrazione. In caso di registrazione telematica, il pagamento è contestuale alla registrazione.

CODICI TRIBUTO

- 107T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - intero periodo;
- 115T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati - prima annualità;
- 112T - Imposta di registro per contratti di locazione fabbricati – annualità successive;
- 114T - Imposta di registro - proroga contratti di locazione;
- 110T - Imposta di registro - cessione contratti di locazione e affitto;
- 113T - Imposta di registro - risoluzione dei contratti di locazione e affitto.

SANZIONI
Sanzioni amministrative
In caso di tardivo versamento pari al 30% dell'importo non versato.

Scade il termine di trenta giorni per il versamento dell’imposta di registro relativa a:
- Nuovi contratti pluriennali relativi ad immobili urbani con effetto dal 1° aprile 2011: versamento della prima annualità o per l’intero periodo;
- Contratti pluriennali relativi ad immobili urbani: annualità successive alla prima, con inizio dal 1° aprile 2011;
- Cessioni, risoluzioni e proroghe anche tacite, con effetto dal 1° aprile 2011.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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