Il decreto legislativo 13/2024, che ha introdotto nel nostro ordinamento l’istituto del concordato preventivo, prevede che in caso di adesione alla proposta il contribuente sia chiamato a versare gli acconti di imposta sulla base del reddito di impresa o di lavoro autonomo concordati. Per il primo anno di applicazione, visto che l’eventuale adesione può essere espressa decorso il termine di versamento del primo acconto dovuto per il 2024, la norma originaria prevede il conguaglio in sede di secondo acconto. A questa metodologia di calcolo, secondo il testo in bozza del decreto correttivo, licenziato dal Consiglio dei Ministri del 20 giugno 2024, ed attualmente ancora in corso di iter, se ne affianca una nuova, che consente di calcolare entrambi gli acconti di imposta sulla base “storica” e, laddove il reddito concordato per il 2024 sia superiore a quello dichiarato per il 2023, prevede altresì il pagamento di una somma calcolata sulla base di una percentuale fissa, differenziata a seconda della tipologia di imposta e di contribuente.
Indice argomenti
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Premessa
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Il calcolo dell’acconto di novembre secondo il testo normativo vigente
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Il calcolo dell’acconto di novembre secondo la bozza di decreto correttivo
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Esempio calcolo acconti con i due metodi, soggetto IRPEF
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Esempio calcolo acconti con i due metodi, contribuente in regime forfettario
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Concordato acconti. Bozza decreto correttivo (PDF) (341 kB)
Concordato acconti. Bozza decreto correttivo
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