A mente di quanto disposto dall’articolo 1, comma 55, della legge 29 dicembre 2022, n. 197: “Per il solo anno 2023, i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, diversi da quelli che applicano il regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, possono applicare, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito stabilite dall’articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e relative addizionali, calcolata con l’aliquota del 15 per cento su una base imponibile, comunque non superiore a 40.000 euro, pari alla differenza tra il reddito d’impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 e il reddito d’impresa e di lavoro autonomo d’importo più elevato dichiarato negli anni dal 2020 al 2022, decurtata di un importo pari al 5 per cento di quest’ultimo ammontare”.
Con la Circolare 18/E del 28 giugno 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’incremento reddituale deve essere verificato con riferimento ai redditi complessivamente prodotti dall’impresa familiare, ma del beneficio può godere solo il titolare dell’impresa, in proporzione alla quota di reddito lui imputata nell’anno di imposta 2023.
Indice argomenti
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Premessa
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Calcolo della flat tax incrementale
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La flat tax incrementale nel modello Redditi PF
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