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Istituito dal decreto Crescita, articolo 22 D.L. 124/2019, e successivamente modificato dall’articolo 11-bis, comma 10, del D.L. 73/2021, il credito d'imposta sulle commissioni relative ai pagamenti elettronici è riconosciuto agli eser-centi attività di impresa, arte o professioni, aventi ricavi e compensi relativi all'anno d'imposta precedente di ammon-tare non superiore a 400.000 euro, nella misura del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate, relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali. Il tax credit è altresì riconosciuto per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate me-diante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Del credito di imposta maturato nell’anno 2022 occorre dare notizia nel quadro RU del modello Redditi 2023, da tra-smettersi telematicamente entro il 30 novembre 2023. Trattandosi di beneficio concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni degli aiuti de minimis, è necessario altresì evidenziare l’aiuto di Stato al rigo RS401.
(prezzi IVA esclusa)