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La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che, ai fini della fruizione dei benefici fiscali per l'acquisto della prima casa, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l'immobile va riferito alla famiglia, con la conseguenza che, in caso di comunione legale tra coniugi, quel che rileva è che l'immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo in contrario la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune, e ciò in ogni ipotesi in cui il bene sia divenuto oggetto della comunione ai sensi dell’articolo 177 cod. civ., quindi sia in caso di acquisto separato che in caso di acquisto congiunto del bene stesso.
(prezzi IVA esclusa)