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L’ammissione alla procedura di concordato preventivo, di per sé, non impedisce al legale rappresentante della Società di regolarizzare l'omesso versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti entro tre mesi dalla diffida dell’I.N.P.S., al fine di beneficiare della causa di non punibilità prevista dall'art. 2, comma 1-bis, del D.L. n. 463/1983, conv. dalla L. n. 638/1983, essendo possibile il pagamento tanto con mezzi dell’ente, previa richiesta di autorizzazione al Tribunale ex art. 161 e 167 L.F., quanto con lo schema del pagamento del terzo di cui all'art. 1180 cod. civ
(prezzi IVA esclusa)