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Ai fini dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane, alla stregua della definizione d’imprenditore artigiano contenuta nell'articolo 2, comma 1, della L. n. 443 del 1985, è indispensabile che il titolare dell'impresa espleti un lavoro di tipo anche manuale, non essendo, invece, sufficiente che svolga unicamente un'attività di carattere amministrativo. A fornire questa indicazione è la sentenza n. 18394/2019 della Corte di Cassazione, relativa all’impugnazione di un verbale di accertamento I.N.P.S. in materia di contributi alla Gestione previdenziale degli esercenti le attività artigianali.
(prezzi IVA esclusa)