5 giugno 2026

Madre usufruttuaria al 50%: deve pagare l’IMU se l’immobile è prima casa solo per la figlia?

Autore: Redazione Fiscal Focus

Un immobile è intestato a madre e figlia. La figlia vi abita, ha la residenza anagrafica nell’immobile e lo considera la propria abitazione principale. Il padre, già usufruttuario di una quota, è deceduto. La madre risulta usufruttuaria al 50%, ma non vive nell’immobile. In questo caso la madre deve pagare l’IMU come seconda casa?

Sì. La madre, per la propria quota di usufrutto, deve versare l’IMU, salvo diverse e specifiche ipotesi agevolative previste dal regolamento comunale o dalla legge. La ragione è semplice: ai fini IMU non basta che l’immobile sia abitazione principale per uno dei comproprietari o per un altro soggetto della famiglia. L’esenzione deve essere verificata in capo al soggetto passivo d’imposta.

La disciplina di riferimento è contenuta nella legge 27 dicembre 2019, n. 160, che ha riscritto la nuova IMU. L’art. 1, comma 743, stabilisce che sono soggetti passivi dell’imposta i possessori di immobili, intendendosi per tali non solo i proprietari, ma anche i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie. Ne consegue che, quando sull’immobile esiste un usufrutto, l’IMU grava sull’usufruttuario, nei limiti della quota e del periodo di possesso.

Nel caso prospettato, quindi, la madre, essendo usufruttuaria al 50%, è soggetto passivo IMU per tale quota. La figlia, invece, potrà beneficiare dell’esenzione per abitazione principale solo per la propria posizione soggettiva, se effettivamente titolare di un diritto imponibile e se ricorrono i requisiti previsti dalla norma.Il punto decisivo è la definizione di abitazione principale.

L’art. 1, comma 741, lett. b), della legge n. 160/2019 qualifica come abitazione principale l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente. I due requisiti - residenza anagrafica e dimora abituale - devono coesistere. Non è sufficiente la sola residenza formale, né è sufficiente che nell’immobile risieda un familiare, se il soggetto passivo non vi dimora abitualmente.

Applicando questo principio al caso concreto, la madre non può considerare l’immobile come propria abitazione principale se non vi abita e non vi ha la residenza anagrafica. Il fatto che l’immobile sia prima casa per la figlia non trasferisce automaticamente l’esenzione anche alla madre usufruttuaria. L’agevolazione IMU, infatti, non segue l’immobile in modo oggettivo, ma dipende dalla posizione del singolo possessore.

La conseguenza operativa è che la madre dovrà versare l’IMU sulla propria quota del 50% come immobile diverso dall’abitazione principale, comunemente definito "seconda casa”, applicando l’aliquota deliberata dal Comune per tale categoria. L’imposta sarà dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali l’usufrutto è esistito.

Va poi distinto il profilo IMU dal concetto civilistico o fiscale di prima casa usato in altri ambiti, ad esempio per le agevolazioni sull’acquisto. Ai fini IMU rileva l’abitazione principale, cioè il luogo in cui il soggetto passivo risiede e dimora stabilmente.

In conclusione, se la madre usufruttuaria al 50% non risiede e non dimora abitualmente nell’immobile, deve pagare l’IMU sulla propria quota. L’esenzione spetta solo al soggetto per il quale l’immobile costituisce effettivamente abitazione principale secondo i requisiti di legge.

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