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La Cassazione n. 436/2026 chiarisce la validità del patto di non concorrenza con corrispettivo periodico. Il compenso è determinabile e quindi valido anche se legato alla durata del rapporto di lavoro, purché fissato con parametri oggettivi (es. importo annuo o mensile). La determinatezza dell’oggetto riguarda la validità formale del contratto (art. 1346 c.c.), mentre la congruità economica del corrispettivo attiene all’equilibrio del sacrificio imposto al lavoratore (art. 2125 c.c.).
Il patto è nullo solo se manca forma scritta, corrispettivo o limiti di oggetto, tempo e luogo. La penale per violazione è valida e può superare il compenso percepito se proporzionata all’interesse aziendale; la sua eventuale riduzione è rimessa al giudice di merito e difficilmente censurabile in Cassazione. La sentenza valorizza clausole precise e parametri chiari di calcolo, sottolineando che la specificità del divieto e la congruità del compenso rafforzano la stabilità del patto e la sua efficacia deterrente.