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Il Regolamento UE 2024/1624 introduce un sistema antiriciclaggio uniforme e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, eliminando le differenze tra normative nazionali. In questo contesto, la formazione AML diventa un elemento strutturale e permanente, non più limitato a obblighi formali o occasionali. L’articolo 12 stabilisce che il personale deve conoscere non solo le norme, ma anche il rischio dell’attività, le procedure interne e le modalità operative per individuare e gestire operazioni sospette. L’obbligo formativo si estende a tutti i soggetti coinvolti nello studio, inclusi collaboratori, consulenti esterni e praticanti. Il quadro nazionale, con l’articolo 16 del D.Lgs. 231/2007 e il Documento della Banca d’Italia, integra tali disposizioni introducendo il principio di proporzionalità e collaborazione attiva. La formazione deve quindi essere adeguata all’attività svolta e sempre documentata, poiché la mancanza di evidenze formali costituisce una violazione autonoma sanzionabile.