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A decorrere dal 24 settembre 2015, sono entrati in vigore i nuovi importi sanzionatori in caso di mancata corresponsione degli assegni familiari, andando così a modificare quanto contenuto nell’art. 82, co. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.
In particolare, è stato stabilito che il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro (in precedenza l’ammenda andava “da Lire 1000 a Lire 10.000” in quanto regolato da un Decreto del 1955).
Si precisa sin da ora, che il Legislatore ha previsto un impianto sanzionatorio “a scaglioni” in caso di violazione plurime.
(prezzi IVA esclusa)