28 novembre 2025

Bonus donne, esonero contributivo in scadenza

Infostudio Lavoro n. 42 - 2025
Autore: Salvatore Cortese

 

Gentile Cliente, 

il prossimo 31 dicembre scade il termine per le assunzioni agevolate di donne in condizioni di svantaggio, ai sensi dell’articolo 23 del Decreto Coesione. Si tratta, nello specifico, di un esonero contributivo totale, concedibile fino a un massimo di 650 euro mensili al ricorrere di determinate condizioni.

Con la presente informativa, si fornisce un quadro generale delle misure in oggetto. 

Certi di aver fatto cosa gradita, restiamo a disposizione per una consulenza dettagliata.

Premessa

L’articolo 23 del D.L. n. 60/2024 (decreto Coesione), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95/2024, prevede un esonero contributivo totale in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato donne svantaggiate fino al 31 dicembre 2025

La disposizione consente ai datori di lavoro interessati la possibilità di ottenere un risparmio contributivo fino a un massimo di 650 euro per ciascuna lavoratrice assunta alle condizioni previste dalla norma.

A seguire i dettagli.

Assunzioni agevolabili

Il Bonus Donne è riconosciuto in favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato:

  • dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 2 anni, ovunque residenti, per un massimo di 24 mesi;
  • dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025, donne occupate nelle professioni o settori ad alta disparità occupazionale di genere, per un massimo di 12 mesi;
  • dal 31 gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi, residenti nelle regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, per un massimo di 24 mesi.

Misura dell’esonero

L’esonero è pari al 100% dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 650 euro su base mensile per ciascuna lavoratrice assunta, da riproporzionare per i rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese. 

In tal caso, deve prendersi a riferimento la misura di 20,96 euro (650 euro/31) per ogni giorno di fruizione degli esoneri contributivi.

Tipologie di rapporti incentivati

L’esonero si spetta per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate entro il 31 dicembre 2025.

Conseguentemente, non si applica:

  • per le assunzioni a tempo determinato; 
  • per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere;
  • per i rapporti di lavoro domestico e di apprendistato;
  • per le assunzioni con contratto di lavoro intermittente o a chiamata, ancorché stipulato a tempo indeterminato;
  • nelle ipotesi di instaurazione delle prestazioni di lavoro occasionale ex articolo 54-bis del D.L. n. 96/2017.

È, invece, ammesso:

  • per i contratti di lavoro a tempo parziale;
  • per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro;
  • per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Condizionalità

Il diritto alla fruizione del Bonus è subordinato:

  • al rispetto degli obblighi di contribuzione previdenziale in materia di DURC;
  • all’assenza di violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
  • alla realizzazione dell’incremento occupazionale netto calcolato sulla base della differenza tra i lavoratori occupati rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti.

Compatibilità con altre misure agevolative

Il Bonus Donne non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni previsti dalla normativa vigente, come ad esempio l’incentivo previsto per l’assunzione di lavoratori disabili ex articolo 13 della legge n. 68/1999, come modificato dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 151/2015, né con l’incentivo previsto per l’assunzione di beneficiari del trattamento NASpI.

È compatibile, invece, con la maxideduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 216/2023.

Modalità di presentazione della domanda

Per poter accedere al beneficio, i datori di lavoro devono  presentare domanda all’Inps, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line, disponibile nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) - Incentivi Decreto Coesione – Articolo 23- Donne”.

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