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A decorrere dal 24 settembre 2015, sono entrati in vigore i nuovi importi sanzionatori in caso di mancata o irregolare tenuta del LUL (Libro Unico del Lavoro), abrogando di conseguenza la norma contenuta nell’art. 39, co. 7 del D.L. n. 112/2008.
In particolare, è stato stabilito che l’omessa o infedele registrazione dei dati che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro.
Si precisa sin da ora, che il Legislatore fa salva l’ipotesi del c.d. “errore meramente materiale”, la cui individuazione non sembra così scontata, atteso che ogni imputazione potrebbe in sé essere conseguenza di errore.
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