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Con la circolare n. 55 del 14 maggio 2026, l’INPS ha definito il quadro operativo del nuovo “Bonus Giovani 2026”, l’esonero contributivo introdotto dall’art. 2 del D.L. n. 62/2026 per favorire l’occupazione stabile di giovani under 35 svantaggiati e molto svantaggiati. L’agevolazione riconosce ai datori di lavoro privati un esonero del 100% dei contributi previdenziali, fino a 500 euro mensili elevabili a 650 euro nelle regioni della ZES unica e nelle aree del Centro Italia individuate dalla norma, per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2026. Analizziamo in chiave operativa i requisiti soggettivi dei lavoratori incentivabili, la disciplina delle categorie di svantaggio previste dal Regolamento UE n. 651/2014, la durata dell’agevolazione e le principali esclusioni. Particolare attenzione viene dedicata ai profili più critici della misura: verifica della condizione di “privo di impiego regolarmente retribuito”, incremento occupazionale netto, vincoli sui licenziamenti, compatibilità con altri incentivi e corretta gestione delle comunicazioni obbligatorie. Vediamo inoltre la procedura telematica di domanda tramite il “Portale delle Agevolazioni – Bonus Giovani 2026”, con focus sui controlli effettuati dall’INPS, sulla prenotazione delle risorse e sul termine perentorio di 10 giorni previsto per le assunzioni non ancora effettuate.
Con la circolare n. 55 del 14 maggio 2026, l’INPS ha fornito le prime istruzioni operative sul nuovo “Bonus Giovani 2026”, l’esonero contributivo introdotto dall’art. 2 del D.L. n. 62/2026 per incentivare l’occupazione stabile di giovani under 35 qualificabili come lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014.
La misura si inserisce nel nuovo sistema di incentivi delineato dal c.d. Decreto Lavoro 2026 e presenta una struttura profondamente diversa rispetto ai precedenti esoneri generalizzati per under 35, poiché il beneficio risulta subordinato non solo all’età anagrafica del lavoratore ma soprattutto alla presenza di specifiche condizioni di svantaggio previste dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato.
La circolare affronta numerosi profili di particolare interesse soffermandosi soprattutto sui requisiti sostanziali delle categorie agevolabili, sul corretto calcolo dell’incremento occupazionale netto, sui vincoli relativi ai licenziamenti e sulla gestione operativa delle domande telematiche. Particolare attenzione viene inoltre dedicata ai controlli ispettivi, alla compatibilità con altri incentivi e alle condizioni previste dalla normativa UE in materia di aiuti di Stato.
Il Bonus Giovani 2026 riconosce ai datori di lavoro privati un esonero del 100% dei contributi previdenziali a proprio carico per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026 di giovani che, alla data dell’assunzione, non abbiano compiuto 35 anni e risultino svantaggiati o molto svantaggiati secondo la definizione contenuta nel Regolamento UE n. 651/2014.
L’agevolazione spetta entro il limite massimo di 500 euro mensili, elevato a 650 euro per le assunzioni effettuate presso sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della ZES unica: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria.
Restano esclusi dal beneficio:
Quest’ultimo aspetto rappresenta una delle principali novità rispetto al precedente impianto normativo introdotto dal Decreto Coesione e conferma la diversa logica europea della misura, oggi orientata non alla semplice stabilizzazione di rapporti già esistenti ma alla creazione di nuova occupazione stabile.
Uno dei profili più delicati della disciplina riguarda il corretto inquadramento del requisito soggettivo del lavoratore incentivabile. Il Bonus Giovani 2026 spetta infatti esclusivamente per l’assunzione di giovani che, alla data dell’assunzione, non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età e risultino “svantaggiati” o “molto svantaggiati” ai sensi dell’art. 2 del Regolamento UE n. 651/2014.
La distinzione tra lavoratore “svantaggiato” e “molto svantaggiato” è centrale perché incide direttamente sulla durata dell’incentivo.
È considerato lavoratore molto svantaggiato il giovane:
Per questi soggetti l’esonero può spettare fino a 24 mesi.
È invece considerato lavoratore svantaggiato il giovane che appartiene a una delle categorie individuate dal Regolamento UE n. 651/2014, tra cui:
In queste ipotesi la durata del beneficio è limitata a 12 mesi.
La circolare chiarisce inoltre che la nozione di “privo di impiego regolarmente retribuito” non coincide con il semplice stato di disoccupazione amministrativa. Non risultano quindi sufficienti né la DID né l’iscrizione al Centro per l’Impiego, essendo invece necessaria una verifica sostanziale della situazione lavorativa del soggetto.
Ai fini della verifica dovranno quindi essere valutati:
Particolarmente critiche appaiono le ipotesi di lavoro intermittente con indennità di disponibilità, collaborazioni protratte nel tempo o attività autonome con redditi superiori ai limiti previsti dal D.M. 17 ottobre 2017, situazioni che potrebbero determinare il venir meno del requisito di svantaggio in sede ispettiva.
Ai fini della corretta applicazione del Bonus Giovani 2026, si dovrà verificare in concreto la reale assenza di un impiego regolarmente retribuito negli ultimi mesi, non essendo sufficiente la sola DID o lo stato di disoccupazione amministrativa.
Appare quindi opportuno acquisire:
CU e storico lavorativo;
diversamente dal precedente esonero under 35 introdotto dal Decreto Coesione, il Bonus Giovani 2026 non richiede che il lavoratore non sia mai stato occupato a tempo indeterminato. Il requisito centrale della misura diventa infatti la condizione di lavoratore svantaggiato o molto svantaggiato ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014. L’incentivo può quindi spettare anche per lavoratori già assunti a tempo indeterminato presso altri datori, purché risultino rispettati i requisiti soggettivi previsti dalla normativa.
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Situazione del lavoratore |
Requisito soddisfatto |
Durata incentivo |
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Giovane under 35 senza lavoro subordinato da oltre 24 mesi |
lavoratore molto svantaggiato |
24 mesi |
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Giovane under 35 senza impiego da 12 mesi e privo di diploma superiore |
lavoratore molto svantaggiato |
24 mesi |
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Giovane di 23 anni assunto a tempo indeterminato |
lavoratore svantaggiato ex art. 2 Reg. UE |
12 mesi |
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Giovane con partita IVA agricola attiva ma con redditi inferiori ai limiti fiscali previsti dal D.M. 17 ottobre 2017 |
possibile accesso all’incentivo previa verifica reddituale |
12 mesi |
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Giovane che ha svolto lavoro occasionale nei mesi precedenti con compensi contenuti |
incentivo potenzialmente spettante previa verifica sostanziale |
12 mesi |
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Giovane con contratto intermittente continuativo nei 6 mesi precedenti |
situazione critica da verificare |
rischio esclusione |
Il Bonus Giovani 2026 consiste nell’esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, entro il limite massimo di 500 euro mensili per ciascun lavoratore assunto. Il massimale è elevato a 650 euro per le assunzioni effettuate presso sedi o unità produttive ubicate nelle regioni della ZES unica.
L’esonero spetta:
Nei rapporti part-time il massimale deve essere proporzionalmente riparametrato, mentre nei rapporti instaurati o cessati nel corso del mese la soglia va calcolata su base giornaliera.
L’agevolazione si applica alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2026, comprese:
Restano invece esclusi:
rispetto al precedente esonero under 35 previsto dal Decreto Coesione e prorogato dalla Legge di Bilancio 2026, il nuovo Bonus Giovani non incentiva più le trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato. Fino al 30 aprile 2026 tali trasformazioni restavano infatti agevolabili nel precedente regime rivolto ai giovani mai occupati a tempo indeterminato; dal 1° maggio 2026 il nuovo impianto introdotto dal D.L. n. 62/2026 limita invece il beneficio alle sole nuove assunzioni di lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
L’esonero previsto dal Bonus Giovani 2026 riguarda esclusivamente la contribuzione previdenziale datoriale effettivamente sgravabile e non si estende a tutte le contribuzioni dovute dal datore di lavoro.
Restano quindi integralmente dovuti:
La circolare chiarisce inoltre che l’esonero opera sulla contribuzione effettivamente dovuta dopo l’applicazione di eventuali riduzioni contributive o misure compensative già previste dall’ordinamento.
Particolare attenzione dovrà essere prestata anche alla gestione del contributo aggiuntivo IVS dello 0,50%, in quanto la sua esenzione comporta il mancato abbattimento della quota annua di TFR normalmente collegata a tale contribuzione.
Uno dei profili più delicati del Bonus Giovani 2026 riguarda il requisito dell’incremento occupazionale netto, espressamente richiesto dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato e richiamato dalla circolare INPS n. 55.
L’assunzione incentivata deve infatti determinare un incremento reale dell’occupazione rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti. La verifica deve essere effettuata mensilmente in ULA (Unità di Lavoro Annuo), considerando anche eventuali società controllate, collegate o facenti capo al medesimo soggetto.
Nel calcolo:
La circolare chiarisce inoltre che alcune cessazioni non incidono negativamente sulla verifica dell’incremento occupazionale, tra cui:
Diversamente, i licenziamenti per riduzione di personale o per GMO possono compromettere la spettanza del beneficio.
il requisito deve essere mantenuto per ogni mese di fruizione dell’incentivo. La perdita dell’incremento occupazionale comporta la perdita del beneficio per il singolo mese, senza possibilità di recupero retroattivo.
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Caso pratico |
Effetto sull’incremento occupazionale |
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Azienda assume un giovane under 35 aumentando l’organico da 10 a 11 dipendenti |
incremento occupazionale rispettato |
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Dimissioni volontarie di un dipendente sostituito con assunzione incentivata |
incremento considerato valido |
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Licenziamento per GMO seguito da assunzione agevolata nella stessa unità produttiva |
possibile perdita incentivo |
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Assunzione di lavoratore in sostituzione maternità |
non genera incremento occupazionale |
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Azienda con part-time al 50% assume un full-time |
incremento calcolato in ULA proporzionate |
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Riduzione dell’organico per GMO nei mesi successivi all’assunzione incentivata |
perdita del beneficio per il mese interessato |
La circolare INPS n. 55 chiarisce che il Bonus Giovani 2026 non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive riferite alla medesima contribuzione datoriale.
Di conseguenza, nei casi in cui il lavoratore assunto possieda contemporaneamente più requisiti agevolativi, il datore di lavoro dovrà effettuare una preventiva valutazione di convenienza economica, individuando il regime contributivo maggiormente favorevole.
Tra le principali incompatibilità operative rientrano:
Resta invece compatibile la maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione prevista dall’art. 4 del D.Lgs. n. 216/2023, trattandosi di misura fiscale e non contributiva.
Particolare attenzione dovrà essere prestata alle assunzioni effettuate nelle regioni della ZES unica, dove frequentemente si sovrappongono più regimi agevolativi e risulta quindi necessario effettuare simulazioni preventive del costo contributivo.
trattandosi di aiuto di Stato, il Bonus Giovani resta inoltre subordinato al rispetto della disciplina europea, inclusi il divieto di accesso per imprese in difficoltà, la clausola Deggendorf e il limite massimo del 50% dei costi salariali complessivi.
L’accesso al beneficio richiede la preventiva presentazione dell’istanza telematica tramite il “Portale delle Agevolazioni – Bonus Giovani 2026”.
La domanda può essere presentata:
Nel secondo caso l’INPS procede alla prenotazione preventiva delle risorse e il datore di lavoro dovrà:
La circolare evidenzia un aspetto particolarmente delicato per consulenti del lavoro e uffici payroll: la perfetta coerenza tra i dati indicati nella domanda INPS e quelli presenti nelle comunicazioni obbligatorie.
Particolare attenzione dovrà quindi essere prestata:
Anche meri errori formali o disallineamenti tra domanda telematica e comunicazione obbligatoria possono infatti determinare il rigetto dell’istanza o la perdita delle somme precedentemente accantonate.
La società Alfa S.r.l., operante nel settore commercio/terziario e con sede operativa in Campania, occupa mediamente 18 dipendenti nei dodici mesi precedenti e intende assumere nel luglio 2026 un giovane di 29 anni con contratto a tempo indeterminato full-time.
Il lavoratore:
Prima della presentazione della domanda, il consulente acquisisce:
L’azienda:
Il datore presenta quindi domanda preventiva tramite il “Portale delle Agevolazioni – Bonus Giovani 2026”. L’INPS procede alla prenotazione delle risorse e comunica l’accoglimento della richiesta.
Entro il termine perentorio di 10 giorni:
Poiché l’assunzione avviene presso una sede ubicata nella ZES unica, l’azienda potrà beneficiare dell’esonero nel limite massimo di € 650 mensili per 24 mesi.
Si ipotizzi una retribuzione lorda mensile pari a € 2.000 con aliquota contributiva datoriale ordinaria del settore commercio/terziario pari a circa il 30%.
In condizioni ordinarie il costo contributivo datoriale sarebbe pari a circa € 600 mensili oltre ai premi INAIL e alle contribuzioni minori.
Nel caso in esame, essendo applicabile il massimale ZES di € 650 mensili, l’esonero assorbe integralmente la contribuzione previdenziale INPS datoriale.
Il datore continuerà quindi a versare esclusivamente le contribuzioni escluse dall’agevolazione.
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Voce contributiva residua |
Importo stimato |
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Premi INAIL |
€ 40 |
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Fondi bilaterali/interprofessionali |
€ 10 |
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Totale contributi ancora dovuti |
circa € 50 mensili |
il beneficio non azzera integralmente il costo contributivo del datore di lavoro, poiché restano comunque esclusi dall’esonero i premi INAIL, i Fondi bilaterali e le ulteriori contribuzioni prive di natura previdenziale.
Un giovane con partita IVA agricola può accedere al Bonus Giovani 2026?
Sì, ma soltanto se l’attività autonoma non ha prodotto redditi superiori ai limiti previsti dal D.M. 17 ottobre 2017 e se il lavoratore risulta concretamente privo di impiego regolarmente retribuito nel periodo richiesto dalla normativa. Sarà quindi necessario effettuare una verifica sostanziale della posizione fiscale e contributiva.
È possibile applicare il Bonus Giovani a un lavoratore già assunto a tempo indeterminato presso un altro datore?
Sì. La circolare INPS chiarisce che il beneficio può essere riconosciuto anche nel caso di lavoratori già occupati a tempo indeterminato presso un diverso datore di lavoro che abbia fruito solo parzialmente dell’esonero. In tali ipotesi il nuovo datore potrà utilizzare esclusivamente il periodo residuo ancora spettante, purché la nuova assunzione avvenga entro il 31 dicembre 2026.
Cosa accade se l’Unilav contiene dati diversi rispetto alla domanda INPS?
La circolare evidenzia che la mancata corrispondenza tra domanda telematica e comunicazione obbligatoria può determinare il rigetto dell’istanza o la perdita delle somme precedentemente accantonate. Particolare attenzione dovrà quindi essere prestata alla corretta indicazione di:
(prezzi IVA esclusa)