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L’anticipazione della NASpI rappresenta uno degli strumenti più rilevanti di politica attiva del lavoro, consentendo al percettore dell’indennità di disoccupazione di ottenere in via anticipata e un’unica soluzione (o, dal 2026, secondo un nuovo meccanismo rateale) l’importo residuo della prestazione al fine di avviare un’attività di lavoro autonomo o di impresa. La Legge di Bilancio 2026 ha inciso in modo significativo sulla struttura dell’istituto, modificando le modalità di erogazione e rafforzando i controlli successivi. Analizziamo in modo sistematico la disciplina della NASpI anticipata: requisiti di spettanza, criteri di calcolo, casi particolari (attività societarie, part-time, autorizzazioni amministrative), nonché le ipotesi di restituzione dell’indennità indebitamente percepita, alla luce della normativa vigente e delle principali circolari INPS.
L’anticipazione della NASpI è disciplinata dall’articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La norma consente al percettore dell’indennità di disoccupazione di richiedere la liquidazione anticipata dell’importo di NASpI non ancora percepito, quale incentivo all’autoimprenditorialità.
L’istituto è stato oggetto, nel tempo, di numerosi chiarimenti da parte dell’INPS, in particolare con le circolari n. 94/2015, n. 174/2017, n. 177/2017 e con i successivi messaggi applicativi. La Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto una rilevante novità strutturale, superando l’erogazione in unica soluzione e prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, un pagamento articolato in due tranche.
La NASpI anticipata è finalizzata a sostenere l’avvio di:
Il beneficio è riservato esclusivamente ai soggetti che siano titolari di NASpI in corso di godimento e non abbiano ancora esaurito il periodo massimo di fruizione.
Condizione essenziale è l’avvio di una nuova attività di lavoro autonomo o di impresa. L’INPS distingue chiaramente tra:
L’anticipazione può essere richiesta anche dopo la costituzione della società, purché l’attività non sia ancora effettivamente iniziata.
La domanda di NASpI anticipata deve essere presentata:
Il rispetto del termine ha natura sostanziale: il suo superamento comporta la decadenza dal beneficio.
L’importo anticipabile corrisponde alla NASpI residua, ossia all’ammontare delle mensilità non ancora percepite, calcolate applicando integralmente il meccanismo del decalage previsto dall’articolo 4 del d.lgs. n. 22/2015.
L’anticipazione corrisponda alla somma aritmetica delle mensilità mancanti poichè l’INPS procede a una proiezione delle rate future già decurtate del 3% mensile.
L’anticipazione è assoggettata a IRPEF ordinaria. Non si applicano le detrazioni mensili tipiche dell’erogazione rateale, con un effetto di maggiore concentrazione del prelievo fiscale in un unico periodo d’imposta.
La Legge di Bilancio 2026 ha modificato l’articolo 8 del d.lgs. n. 22/2015 prevedendo:
La NASpI anticipata è infatti incompatibile con:
L’articolo 8, comma 4, del d.lgs. n. 22/2015 prevede l’obbligo di restituzione dell’anticipazione nei casi in cui il beneficiario:
La restituzione riguarda l’intero importo anticipato e avviene secondo le modalità di recupero dei crediti INPS
Norma di riferimento Art. 8 d.lgs. n. 22/2015
Beneficiari Percettori NASpI
Finalità Avvio lavoro autonomo / impresa
Termine domanda 30 giorni
Importo NASpI residua (con decalage)
Modalità 2026 70% + 30%
Rioccupazione Obbligo di restituzione
1È possibile richiedere la NASpI anticipata dopo aver costituito una società?
Sì, purché l’attività non sia ancora effettivamente avviata.
L’anticipazione corrisponde al 100% delle mensilità mancanti?
No, l’importo è calcolato applicando il decalage sulle rate future.
La rioccupazione comporta sempre la restituzione?
Sì, in caso di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo teorico di NASpI.
Un lavoratore con NASpI residua di 10 mesi, importo iniziale pari a 1.000 euro mensili, decide di avviare un’attività di commercio al dettaglio nel febbraio 2026. Presenta domanda di anticipazione entro 30 giorni dall’apertura della partita IVA
L’INPS calcola la NASpI residua applicando il decalage del 3% sulle mensilità future, determinando un importo complessivo di circa 8.900 euro. Nel 2026 l’Istituto eroga:
Qualora il lavoratore fosse assunto come dipendente prima della scadenza dei 10 mesi teorici, sarebbe tenuto alla restituzione dell’importo anticipato.
(prezzi IVA esclusa)