23 gennaio 2026

Naspi come incentivo per l’imprenditorialità: nuove regole dal 2026

Focus Lavoro n. 03 - 2026
Autore: Debhorah Di Rosa

 

L’anticipazione della NASpI rappresenta uno degli strumenti più rilevanti di politica attiva del lavoro, consentendo al percettore dell’indennità di disoccupazione di ottenere in via anticipata e un’unica soluzione (o, dal 2026, secondo un nuovo meccanismo rateale) l’importo residuo della prestazione al fine di avviare un’attività di lavoro autonomo o di impresa. La Legge di Bilancio 2026 ha inciso in modo significativo sulla struttura dell’istituto, modificando le modalità di erogazione e rafforzando i controlli successivi. Analizziamo in modo sistematico la disciplina della NASpI anticipata: requisiti di spettanza, criteri di calcolo, casi particolari (attività societarie, part-time, autorizzazioni amministrative), nonché le ipotesi di restituzione dell’indennità indebitamente percepita, alla luce della normativa vigente e delle principali circolari INPS.

 

L’anticipazione della NASpI è disciplinata dall’articolo 8 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. La norma consente al percettore dell’indennità di disoccupazione di richiedere la liquidazione anticipata dell’importo di NASpI non ancora percepito, quale incentivo all’autoimprenditorialità.

L’istituto è stato oggetto, nel tempo, di numerosi chiarimenti da parte dell’INPS, in particolare con le circolari n. 94/2015, n. 174/2017, n. 177/2017 e con i successivi messaggi applicativi. La Legge di Bilancio 2026 (legge 30 dicembre 2025, n. 199) ha introdotto una rilevante novità strutturale, superando l’erogazione in unica soluzione e prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2026, un pagamento articolato in due tranche.

Finalità e ambito soggettivo

La NASpI anticipata è finalizzata a sostenere l’avvio di:

  •  attività di lavoro autonomo;
  •  impresa individuale;
  •  partecipazione a società di persone (SNC, SAS) o a SRL come socio lavoratore;
  •  sottoscrizione di quote di cooperativa con rapporto mutualistico.

Il beneficio è riservato esclusivamente ai soggetti che siano titolari di NASpI in corso di godimento e non abbiano ancora esaurito il periodo massimo di fruizione.

Requisiti di spettanza

Condizione essenziale è l’avvio di una nuova attività di lavoro autonomo o di impresa. L’INPS distingue chiaramente tra:

  •  costituzione giuridica (ad esempio atto costitutivo di società);
  •  inizio effettivo dell’attività, che coincide con l’apertura della partita IVA, la presentazione della SCIA o l’avvio operativo.

L’anticipazione può essere richiesta anche dopo la costituzione della società, purché l’attività non sia ancora effettivamente iniziata.

Termini per la presentazione della domanda

La domanda di NASpI anticipata deve essere presentata:

  •  entro 30 giorni dall’inizio dell’attività;
  •  oppure, se l’attività è avviata successivamente alla domanda NASpI, entro 30 giorni dalla data di avvio.

Il rispetto del termine ha natura sostanziale: il suo superamento comporta la decadenza dal beneficio.

Calcolo importo spettante

L’importo anticipabile corrisponde alla NASpI residua, ossia all’ammontare delle mensilità non ancora percepite, calcolate applicando integralmente il meccanismo del decalage previsto dall’articolo 4 del d.lgs. n. 22/2015.

L’anticipazione corrisponda alla somma aritmetica delle mensilità mancanti poichè l’INPS procede a una proiezione delle rate future già decurtate del 3% mensile.

L’anticipazione è assoggettata a IRPEF ordinaria. Non si applicano le detrazioni mensili tipiche dell’erogazione rateale, con un effetto di maggiore concentrazione del prelievo fiscale in un unico periodo d’imposta.

Novità 2026: pagamento in due tranche

La Legge di Bilancio 2026 ha modificato l’articolo 8 del d.lgs. n. 22/2015 prevedendo:

  •  una prima erogazione pari al 70% dell’importo della NASpI residua;
  •  una seconda erogazione pari al 30%, subordinata alla verifica della mancata rioccupazione del beneficiario.

La NASpI anticipata è infatti incompatibile con:

  •  la successiva instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;
  •  la rioccupazione prima del completamento del periodo teorico di NASpI.

Restituzione della NASpI anticipata per indebita percezione

L’articolo 8, comma 4, del d.lgs. n. 22/2015 prevede l’obbligo di restituzione dell’anticipazione nei casi in cui il beneficiario:

  •  si rioccupi come lavoratore subordinato prima della scadenza del periodo teorico di NASpI;
  •  non avvii effettivamente l’attività dichiarata;
  •  renda dichiarazioni non veritiere in sede di domanda.

La restituzione riguarda l’intero importo anticipato e avviene secondo le modalità di recupero dei crediti INPS

Norma di riferimento            Art. 8 d.lgs. n. 22/2015

Beneficiari                                Percettori NASpI

Finalità                                      Avvio lavoro autonomo / impresa

Termine domanda                  30 giorni

Importo                                    NASpI residua (con decalage)

Modalità 2026                        70% + 30%

Rioccupazione                        Obbligo di restituzione

 

Riferimenti normativi

  •  Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, articoli 4 e 8
  •  Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026)
  •  Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639
  •  Codice civile, articolo 2033
  •  INPS, circolare n. 94 del 12 maggio 2015
  •  INPS, circolare n. 174 del 23 novembre 2017
  •  INPS, circolare n. 177 del 29 novembre 2017
  •  INPS, messaggi applicativi in materia di anticipazione NASpI

L'esperto

1È possibile richiedere la NASpI anticipata dopo aver costituito una società?

Sì, purché l’attività non sia ancora effettivamente avviata.

L’anticipazione corrisponde al 100% delle mensilità mancanti?

No, l’importo è calcolato applicando il decalage sulle rate future.

La rioccupazione comporta sempre la restituzione?

Sì, in caso di lavoro subordinato prima della scadenza del periodo teorico di NASpI.

Caso pratico

Un lavoratore con NASpI residua di 10 mesi, importo iniziale pari a 1.000 euro mensili, decide di avviare un’attività di commercio al dettaglio nel febbraio 2026. Presenta domanda di anticipazione entro 30 giorni dall’apertura della partita IVA

L’INPS calcola la NASpI residua applicando il decalage del 3% sulle mensilità future, determinando un importo complessivo di circa 8.900 euro. Nel 2026 l’Istituto eroga:

  •  70% immediatamente (circa 6.230 euro);
  •  30% successivamente, previa verifica della mancata rioccupazione.

Qualora il lavoratore fosse assunto come dipendente prima della scadenza dei 10 mesi teorici, sarebbe tenuto alla restituzione dell’importo anticipato.

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