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Con riguardo a un soggetto divorziato che versi in stato di bisogno, la Corte di Cassazione ha chiarito che il diritto all’assegno sociale prescinde dalla prova che il richiedente si sia effettivamente e infruttuosamente attivato per riscuotere l’assegno divorzile che il Giudice abbia posto a carico dell’altro coniuge, in sede di scioglimento del matrimonio.
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