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Qualora il dipendente, durante l’assenza dal lavoro per malattia, svolga altra attività incompatibile con lo stato morboso certificato, il Datore di lavoro può procedere al licenziamento. È quanto si evince dalla lettura di una recente sentenza della Corte di cassazione relativa a una lavoratrice che si è recata in una sala Bingo e in un Centro Commerciale, fuori dalle fasce orarie di reperibilità.
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